Comunicazione beni ai soci: chiarimenti dall'A.d.E.

| 04/07/2013

Con una scheda tecnica l’Agenzia delle Entrate ha escluso dalla comunicazione i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo che costituiscono per questi ultimi un fringe benefit, confermando quanto già precisato con riferimento alla disciplina sostanziale prevista dall’art. 67 comma 1 lett. h-ter) del TUIR. Ricordiamo che, in base a quest’ultima disposizione, costituisce reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore.
Ricordiamo che con la circolare n. 24 del 15 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate ha escluso dalla citata previsione il soggetto utilizzatore che sia allo stesso tempo dipendente della società o dell’impresa individuale, ovvero, sia lavoratore autonomo, in quanto, in queste ipotesi lo stesso utilizzatore è assoggettato alla disciplina di tassazione prevista dagli articoli 51 e 54 del TUIR.
L’esempio tipico è quello dell’autovettura data in uso promiscuo ai dipendenti, fattispecie già regolata dall’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR che prevede un fringe benefit pari al 30% dell’importo che si ottiene considerando le tariffe ACI su una percorrenza convenzionale di 15.000 km, eventualmente decurtato del corrispettivo pagato dal dipendente.
In questo caso l’Agenzia ha escluso che l’utilizzo del bene in capo al socio possa configurare un reddito diverso, essendo lo stesso reddito già tassato come reddito di lavoro dipendente.
Stesso discorso varrà ora per la comunicazione, scelta assai ragionevole non appena si consideri l’impatto amministrativo che avrebbe comportato tale adempimento, ad esempio, per le società quotate che assegnano ai propri dipendenti azionisti l’auto aziendale.
Il parallelo tra norma sostanziale e norma procedurale prosegue anche per altre due fattispecie escluse dall’applicazione dell’art. 67 sempre per via amministrativa (cfr. la citata circ. 24/2012, § 2).
L’Agenzia delle Entrate preciserà che non è dovuta la comunicazione nel caso di:
– beni di società o enti privati di tipo associativo che siano concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi per fini esclusivamente istituzionali;
– alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai soci.
Passo indietro, invece, sui finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore.
Qui parliamo di una semplificazione sui generis, nel senso che da più parti si era sottolineato come tale adempimento non trovasse riscontro né nella norma primaria, né nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011.
In effetti era stato introdotto, senza particolari argomentazioni, da una risposta dell’Agenzia delle Entrate fornita nel corso di una videoconferenza, risposta poi recepita nella circolare n. 25 del 19 giugno 2012.
Da quanto si evince nel testo della scheda, i predetti interventi dovrebbero realizzarsi mediante circolare.
Servirà invece un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per l’ultima modifica annunciata ieri.
In analogia con quanto avviene per alcuni beni concessi in godimento, per i quali l’obbligo della comunicazione non sussiste se sono di valore non superiore a 3.000 euro al netto dell’IVA, la comunicazione per i finanziamenti e le capitalizzazioni (non richiesta dalla norma, ma dal provvedimento del 16 novembre 2011) dovrà essere effettuata solo se di ammontare superiore a 3.000 euro annui.
Sembra di capire che si tratta di limite da riferire in via disgiunta alle due operazioni e quindi non cumulativo.
Non resta ora che attendere gli interventi, peraltro, come già sottolineato annunciati da tempo.
La scadenza per l’invio delle comunicazioni 2012 e ante 2012 cade il 15 ottobre 2013; sarebbe auspicabile che il quadro interpretativo venisse completato prima delle vacanze estive.