Comunicazione lavoro intermittente

| 28/11/2012

La L.92/2012 di riforma del mercato del lavoro, nel porre a carico dei datori di lavoro che utilizzino il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata), di cui agli artt. 33 e seguenti del DLgs. 276/2003, un nuovo obbligo di comunicazione alla Direzione territoriale del Lavoro competente per territorio, da assolvere prima dell’inizio di ogni prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, tramite modalità semplificate, quali sms, fax o posta elettronica, ha affidato ad un apposito decreto ministeriale l’individuazione di ulteriori modalità di comunicazione – maggiormente semplificate – in funzione dello sviluppo delle tecnologie.
Del citato DM non v’è ancora traccia; nelle more della sua emanazione, il Ministero del Lavoro cerca, tuttavia, di agevolare l’esatto assolvimento dell’adempimento di cui si tratta – previsto anche in relazione ai rapporti instaurati prima del 18 luglio 2012 e “presidiato” da una sanzione amministrativa (non diffidabile) da 400 a 2.400 euro – fornendo nuove istruzioni operative. Facendo seguito alle circolari n. 18/2012 e 20/2012 (si vedano “Riforma del lavoro, prime indicazioni «operative» sulle tipologie contrattuali” del 19 luglio e “Per il nuovo lavoro intermittente, basta la presenza di «interruzioni»” del 2 agosto) e alle note n. 11779 e 12728, rispettivamente del 9 agosto e del 14 settembre 2012, è stata, infatti, diffusa la nota n. 16639 del 26 novembre 2012, con la quale, da un lato, sono state specificate le modalità di comunicazione attualmente a disposizione dei datori di lavoro; dall’altro, è stato annunciato l’avvio, in via sperimentale, della comunicazione completamente telematica, consistente nell’invio di un form on line, accessibile dal portale “Cliclavoro”.
Ciò – si legge nella nota in commento – in modo da sperimentare, nell’attesa del citato decreto, tutte le modalità che la norma ha previsto per comunicare la chiamata del lavoratore intermittente, permettendo, al contempo, ai datori di lavoro, che lamentano l’appesantimento degli oneri amministrativi posti a loro carico, di scegliere lo strumento più congeniale alla propria situazione organizzativa o al tipo di comunicazione che si intenda effettuare. I canali di comunicazione già operativi, sui quali ora vengono fornite nuove indicazioni, sono i seguenti: PEC, posta elettronica non certificata, fax e sms.
In primo luogo, dunque, il datore di lavoro può decidere di effettuare la comunicazione del ricorso al lavoro intermittente inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica delle Direzioni territoriali del Lavoro ovvero all’indirizzo intermittenti@lavoro.gov.it. Al riguardo, il Ministero specifica che, in caso di utilizzo di tale canale, deve essere inviato, in allegato alla mail, il modello “UNI_Intermittente”, debitamente compilato, con possibilità di comunicare, per ogni modello, fino ad un massimo di 10 lavoratori, coinvolti anche in periodi di diversi. Non sono previste mail di conferma di ricezione e, quindi, al fine di dimostrare l’esatto adempimento dell’obbligo, il datore di lavoro dovrà consegnare al personale ispettivo copia del modello compilato e allegato alla mail inviata.
Il datore può, poi, scegliere di inviare un fax al numero 848800131. In particolare, in questa ipotesi, il datore di lavoro deve scaricare il già richiamato modello “UNI_Intermittente”, compilarlo e inviarlo al numero di indicato. Successivamente, ai fini della prova, dovrà aver cura di conservare il modello predisposto e il rapporto di consegna.
Altra modalità a disposizione – quella che, sinora, ha creato le maggiori incertezze ed è, quindi, stata poco utilizzata – è l’invio di un SMS al numero 3399942256. Tale canale “soffre” di alcune limitazioni: come precisa la nota ministeriale, infatti, esso può essere utilizzato per comunicare la chiamata di un singolo lavoratore per un solo giorno (con conseguente coincidenza tra la data della chiamata e la data di invio del messaggio) ed è accessibile solo alle aziende che si siano previamente registrate al portale “Cliclavoro”, indicando, nel form di registrazione, il numero di telefono cellulare utilizzato. Il testo del messaggio deve indicare il “Tipo di comunicazione” (per l’invio della chiamata, deve ora essere digitata la lettera “I”) e il codice fiscale del lavoratore interessato, separati da uno spazio. Gli SMS privi delle informazioni sopra indicate o provenienti da un numero di cellulare non registrato e, pertanto, non riconducibile ad alcun datore di lavoro conosciuto al sistema, non possono essere presi in considerazione.
Ciò posto, il Ministero si sofferma sull’avvio della sperimentazione della nuova modalità telematica, accessibile dal più volte citato portale “Cliclavoro” (http://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx), nell’area riservata alle aziende dedicata alla funzionalità “gestione Intermittenti”, previa registrazione allo stesso. Tale canale, attraverso la compilazione (facilitata) e l’invio di un modulo on line, permetterà di effettuare la comunicazione per più lavoratori e periodi di prestazione, anche diversi, riferiti alla stessa azienda. La comunicazione telematica potrà essere inoltrata anche per il tramite del proprio consulente.