E' da conservare il waiver della voluntary disclosure
Dott. Alessio Pistone | 25/10/2016
In attesa degli sviluppi che riguarderanno la nuova voluntary disclosure-bis introdotta dal DL 193/2016, l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa di oggi chiarisce la portata di uno dei documenti più importanti relativi alla precedente collaborazione volontaria. In merito alla procedura di voluntary disclosure introdotta dalla L. 186/2014, infatti, acquisiva un ruolo centrale il rilascio all’intermediario estero dell’autorizzazione a trasmettere tutte le informazioni richieste da parte del Fisco italiano sulle attività oggetto di regolarizzazione (c.d. waiver). Infatti, in alternativa al rimpatrio delle attività finanziarie, una delle modalità utili per beneficiare della riduzione alla metà del minimo delle sanzioni da RW era quella di rilasciare all’intermediario finanziario estero presso cui sono detenute le attività appunto il waiver, ossia un’autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria. Con riferimento al c.d. “waiver svizzero”, l’acquisizione di tale documento controfirmato da un intermediario elvetico consentiva di evitare in sede di disclosure:
– il raddoppio dei termini per l’accertamento previsto dall’art. 12 comma 2-bis del DL 78/2009;
– il raddoppio dei termini per l’irrogazione delle sanzioni da RW ai sensi del successivo comma 2-ter dell’art. 12 del DL 78/2009.
In sostanza, quindi, per beneficiare delle riduzioni delle sanzioni e dei termini sopracitati, era necessario inviare all’Agenzia delle Entrate copia di un waiver controfirmato per ogni relazione bancaria svizzera che si intendeva regolarizzare. Al riguardo, gli operatori si sono interrogati sulla validità odierna dei waiver svizzeri tratti dal fac-simile ufficiale (diffuso sul sito dell’Agenzia delle Entrate) che riportano la seguente clausola: “l’autorizzazione si estingue automaticamente con l’entrata in vigore del Protocollo di modifica della Convenzione contro le Doppie imposizioni tra Italia e Svizzera firmato in data 23 febbraio 2015 ovvero, se precedente, dello scambio automatico d’informazioni tra Italia e Svizzera ai sensi dello standard internazionale dell’OCSE”. Sul punto, il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate conferma che il waiver svizzero perde efficacia automaticamente con l’entrata in vigore del Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Confederazione Svizzera firmato il 23 febbraio 2015, ma solo per le operazioni intervenute a partire da tale data. Pertanto, anche dopo il 13 luglio 2016 (data di entrata in vigore del Protocollo) è comunque necessario produrre il waiver, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, se non è stato ancora trasmesso all’Agenzia delle Entrate. Si precisa, poi, che qualora nel testo dei waiver rilasciati dopo il 13 luglio 2016 venga specificato che l’autorizzazione ha un’efficacia temporale limitata alle operazioni intervenute fino al 22 febbraio 2015, il waiver potrà essere considerato comunque valido, in quanto tale precisazione non inficia né il contenuto autorizzativo né il periodo temporale di efficacia dello stesso, che va dal 1° gennaio dell’anno di imposta successivo all’ultimo indicato nell’istanza al 22 febbraio 2015. Con riferimento invece ai waiver già rilasciati in data anteriore al 13 luglio scorso, l’Agenzia ribadisce che resta ferma la loro piena efficacia e vincolatività per gli intermediari svizzeri qualora gli Uffici abbiano necessità, nel corso di attività istruttorie attuali e future, di attivare il c.d. “monitoraggio rafforzato” per il periodo anteriore al 23 febbraio 2015, data di entrata in vigore dello scambio di informazioni con la Svizzera.