Consorzi: riattribuzione ritenute

| 09/09/2013

Il prospetto “Consorzi tra imprese” del quadro RS di UNICO deve essere compilato da parte delle imprese (individuali o societarie) facenti parte di un consorzio con attività esterna alle quali il consorzio ha trasferito le ritenute d’acconto per le prestazioni di recupero edilizio e di riqualificazione energetica secondo la procedura delineata dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 2 del 4 gennaio 2011. Lo stesso prospetto deve essere compilato dal consorzio, al fine di evidenziare le ritenute che residuano dopo il pagamento delle proprie imposte attribuite ai consorziati.
Il prospetto presenta, quindi, una struttura differente a seconda della tipologia di impresa. Per le imprese individuali e le società di persone, infatti, è prevista solo la parte da compilare in quanto imprese consorziate (righi RS33 del modello UNICO 2013 PF ed RS41 del modello UNICO 2013 SP); nel modello UNICO 2013 SC, invece, il prospetto di compone dei righi RS108 ed RS109, il primo dei quali compilato dalle società consorziate e il secondo dal consorzio (che, in quanto ente commerciale ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. b) del TUIR, è tenuto a presentare UNICO SC).
La richiamata risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 2/2011 ha rilevato che l’introduzione, da parte dell’art. 25 del DL 78/2010, della ritenuta sulle prestazioni di recupero edilizio e di riqualificazione energetica è finalizzata a contrastare la sottrazione di materia imponibile da parte di coloro che rendono prestazioni per le quali i committenti beneficiano di vantaggi fiscali (le detrazioni del 36%-50% e del 55%). Secondo l’Agenzia appare, quindi, coerente, che l’onere della ritenuta sia sopportato, anziché dal consorzio (soggetto che svolge funzioni di carattere strumentale e organizzativo), dai soggetti che effettivamente eseguono gli interventi agevolati e ne conseguono i relativi redditi. Le ritenute subite dai consorzi di imprese con attività esterna e senza finalità lucrative per le prestazioni di recupero edilizio o di riqualificazione energetica possono, quindi, essere trasferite ai singoli consorziati che hanno eseguito i lavori, una volta azzerato l’eventuale debito IRES del consorzio stesso.
La risoluzione pone, però, la condizione che la volontà di effettuare il trasferimento risulti da un atto di data certa, quale, ad esempio, il verbale del Consiglio di Amministrazione, ovvero dallo stesso atto costitutivo del consorzio.
Secondo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47 del 5 luglio 2013, il prospetto di UNICO PF deve essere compilato anche da parte dei contribuenti minimi che subiscono la ritenuta. Anche i predetti soggetti hanno, infatti, titolo a scomputare la ritenuta stessa, per la quale la menzione nel quadro RS ha la funzione di “segnalazione”.
Non trattandosi di ritenute attribuite da un consorzio, non deve essere compilata la colonna 1, relativa al codice fiscale del consorzio, mentre nel frontespizio del modello UNICO deve essere indicato il codice “1” del campo “Situazioni particolari”. La successiva risoluzione n. 55 del 5 agosto 2013 ha esteso la stessa procedura ai fini del recupero delle ritenute indebitamente subite dai contribuenti minimi (ad esempio, le ritenute sui compensi erogati nei primi mesi di applicazione del nuovo regime, sui compensi erogati nel 2012 in relazione a fatture emesse negli anni precedenti, con applicazione della ritenuta prevista dal previgente regime dei “minimi”, nonché sulle indennità di maternità corrisposte dalle casse di previdenza e dall’INPS).
Tornando alle modalità di esposizione dei dati nella dichiarazione dei redditi, se il prospetto è compilato dall’impresa in quanto consorziata, alla quale sono state attribuite le ritenute (righi RS33 di UNICO 2013 PF, RS41 di UNICO 2013 SP ed RS108 di UNICO 2013 SC), occorre indicare:
– in colonna 1, il codice fiscale del consorzio che ha ceduto le ritenute;
– in colonna 2, l’ammontare delle ritenute “acquisite” dall’impresa, da riportare poi nel quadro RN (ovvero PN o TN, per le società di capitali) per lo scomputo dall’imposta netta (ovvero, per l’attribuzione per trasparenza ai soci, se l’impresa è una società di persone).
Il consorzio con attività esterna deve, invece, compilare il rigo RS109 di UNICO 2013 SC, evidenziando:
– nelle colonne 1, 3 e 5 il codice fiscale di ciascuna impresa consorziata alla quale sono state attribuite le ritenute;
– nelle colonne 2, 4 e 6, l’ammontare delle ritenute attribuite a ciascuna impresa consorziata.