Contestazione avvisi di accertamento

| 14/02/2013

Molto spesso dall’osservatorio delle sentenze di merito si traggono spunti di estremo interesse operativo. È il caso della sentenza 26/5/13 della C.T. Prov. di Agrigento, in tema di vizi derivati dalle cartelle di pagamento, obblighi processuali del concessionario e onere di contestazione nel processo tributario.
La controversia era la tipica controversia originata dall’impugnazione di una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR 600/1973).
Il contribuente opponeva motivi concernenti: l’insussistenza del debito, con ciò contestando, in base all’art. 19 comma 3 del DLgs. 546/1992, la legittimità del ruolo; eccezioni sulla procedura (tra cui l’omessa previa notifica dell’avviso bonario); sia vizi della cartella (omessa motivazione); sia vizi nella notifica della stessa.
Il ricorso era rivolto nei confronti del solo concessionario.
Questi si costituiva in giudizio e, da un lato, “difendeva la cartella” contestando, ad esempio, l’affermazione del ricorrente che essa non fosse motivata e che fosse stata irritualmente notificata; dall’altro, quanto ai vizi del ruolo (e l’insussistenza affermata del debito tributario), si limitava a “giocare di rimessa”, a “rimbalzare” l’argomento, sostenendo di non essere legittimato quanto ai profili di merito.
La Commissionerileva che tale linea difensiva è perdente.
I giudici osservano che, in forza dell’art. 39 del DLgs. 112/1999, il concessionario aveva l’onere di evocare in giudizio l’ente impositore, altrimenti rispondendo nei confronti di questo dell’esito della lite. Se – è questo il ragionamento sottostante della Commissione – la legge prevede l’onere per il concessionario di chiamare in causa l’ente impositore, il processo può svolgersi in sua assenza, qualora il concessionario non provveda alla chiamata, e gli oneri della difesa della parte pubblica spettano al concessionario, anche quanto al merito della pretesa.
Qui si innesta il secondo principio: se il concessionario, con tale comportamento, si assume gli oneri della difesa delle ragioni erariali, le conseguenze della sua condotta processuale non possono che determinare effetti su ogni profilo della questione.
Poiché il concessionario, scegliendo di non difendere il merito della pretesa, non contesta l’affermazione del ricorrente secondo cui il debito tributario non esisteva, tale insussistenza deve ritenersi acclarata, in forza del principio di cui all’art. 115 c.p.c., che stabilisce che i fatti che non sono stati specificamente contestati dalla controparte non necessitano di prova e devono essere assunti come veri dal giudice.
Quindi, diventa irrilevante interrogarsi sul fatto se la cartella dovesse essere preceduta dall’avviso bonario, fosse o meno motivata o ritualmente notificata: essa va annullata perché il debito non esiste, perché l’affermazione che esso non esisteva non è stata contestata.
L’applicazione del principio di non contestazione, valorizzato da questa sentenza, al processo tributario appare ormai ragionevolmente sicura e ha una importanza fondamentale, anche strategica.
In questo caso, esso gioca a favore del contribuente, ma deve essere attentamente valutato anche nella direzione opposta: ognuna delle parti deve, prima ancora che valutare le argomentazioni in diritto o le prove della controparte, contestare i fatti affermati da questa (e controllare che la controparte, a sua volta, l’abbia fatto).
Se, come insegna la Corte di Cassazione, l’avviso di accertamento, o il provvedimento impugnato in genere, è la “domanda giudiziale” del Fisco, il difensore accorto deve, ovviamente, a pena di decadenza nel ricorso introduttivo, prima di tutto contestare la falsità di tutti i “fatti” affermati nell’avviso.
E non basta una contestazione generica: bisogna specificamente negare la verità delle singole circostanze, altrimenti tutti i fatti non analiticamente negati potranno (e dovranno) essere ritenuti veri dal giudice.
Le applicazioni di tale regola sono ovviamente innumerevoli: si pensi alle rimesse sul conto corrente nell’accertamento bancario, alle spese o disponibilità dei beni nel redditometro, alle caratteristiche dell’attività negli studi di settore, e così via: se non contestati nel ricorso, dovranno ritenersi definitivamente accertati.