Conti d'ordine in Nota integrativa
Dott. Alessio Pistone | 05/11/2015
Il DLgs. 139/2015, noto come decreto bilanci, ha modificato i criteri di valutazione di numerose poste di bilancio con effetti dal 1° gennaio 2016. In conseguenza di tali interventi, sono stati modificati anche gli artt. 2424 e 2425 c.c., così da recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalle nuove disposizioni. Ci si riferisce, in particolare, alle novità che attengono ad azioni proprie, strumenti finanziari derivati, ratei e risconti, costi di ricerca e pubblicità.
Oltre a quelle richiamate, il decreto ha apportato ulteriori modifiche al contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico.
La disposizione di maggior rilievo è quella che prevede l’eliminazione dal Conto economico delle voci di ricavo e costo relative alla sezione straordinaria.
La modifica è stata indotta dall’art. 13 della direttiva 2013/34/UE, che, nel disciplinare gli schemi per la presentazione del Conto economico, non prevede specifiche voci destinate ai componenti di reddito straordinari.
Detto ciò, il decreto ha eliminato la classe E), comprendente le voci “E.20 – Proventi straordinari” ed “E.21 – Oneri straordinari”, nonché il risultato intermedio “Totale delle partite straordinarie (20-21)”.
Conseguentemente, sono state rinumerate le successive voci del Conto economico.
La modifica in esame incide anche sull’informativa di bilancio. Il decreto ha, infatti, eliminato la disposizione contenuta nell’art. 2427 comma 1 n. 13 c.c., che richiede di indicare in Nota integrativa “la composizione delle voci: «proventi straordinari» e: «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile”.
In sua sostituzione, si richiede che siano fornite informazioni circa “l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”.
Altra modifica agli schemi di bilancio attiene ai conti d’ordine, che sono stati eliminati dallo Stato patrimoniale.
A tal fine, è stato abrogato l’art. 2424 comma 3 c.c., ai sensi del quale “in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d’ordine”.
Parallelamente, è stato sostituito l’art. 2427 comma 1 n. 9 c.c., ai sensi del quale la Nota integrativa deve indicare “gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime”.
Per contro, recependo l’art. 16 comma 1 lett. d) della direttiva 2013/34/UE, viene stabilito che:
– la Nota integrativa deve indicare “l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate”;
– sono distintamente indicati “gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime”.
Infine, il decreto ha modificato gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico, introducendo specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. imprese sorelle).
Nel dettaglio, nell’attivo di Stato patrimoniale:
– tra le immobilizzazioni finanziarie, sono state inserite la nuove voci “B.III.1.d) – Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti” e “B.III.2.d) – Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti”;
– tra l’attivo circolante, sono state inserite le nuove voci “C.II.5) – Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti” e “C.III.3-bis) – Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti”.
Nel passivo di Stato patrimoniale, invece, è stata inserita la nuova voce “D.11-bis) – Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti”.
In riferimento al Conto economico, tra i proventi e gli oneri finanziari, sono state modificate le voci “C.15 – Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate”, “C.16.a – Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti” e “C.16.d – Proventi finanziari diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti”, richiedendo la separata indicazione anche dei proventi derivanti da imprese sorelle.
Le modifiche esaminate si applicheranno, per espressa disposizione normativa, ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.