Crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro annui

| 19/01/2013

Con l’avvicinarsi del 28 febbraio, come ogni anno gli operatori tornano ad affrontare la complessa e articolata disciplina della compensazione dei crediti IVA.
In merito, si ricorda che, al fine di contrastare possibili abusi nell’ambito della compensazione di crediti d’imposta, con il DL 78/2009 e successive modifiche sono stati introdotti alcuni vincoli, ossia:
– la compensazione nel modello F24 dei crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro annui può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale (modello TR);
– l’obbligo, per i soggetti che effettuano la compensazione, nel modello F24, di crediti IVA superiori a 5.000 euro annui, di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
– l’utilizzo in compensazione di crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui comporta altresì l’obbligo che la dichiarazione annuale IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l’apposizione del visto di conformità oppure è sufficiente la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti.
Il limite di 5.000 o 15.000 euro, riferito all’anno di maturazione del credito (e non all’anno solare di utilizzo in compensazione), deve essere calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale).
Esso, inoltre, non comprende i crediti IVA (o parte di essi) che vengono utilizzati in compensazione “interna” con i versamenti IVA.
Per i crediti trimestrali, il limite di 5.000 euro deve essere verificato con riferimento alla somma degli importi maturati nei primi tre trimestri dell’anno.
Ipotizziamo un contribuente che, nel 2013, presenti la dichiarazione IVA relativa al 2012 con un credito IVA da utilizzare in compensazione pari a 80.000 euro e due modelli TR (secondo e terzo trimestre) relativi al 2012 con richiesta di compensazione pari, rispettivamente, a 20.000 e 30.000 euro.
Tale contribuente disporrà di un plafond, riferito al credito annuale, pari a 80.000 euro, nonché di un plafond, riferito alla somma dei crediti trimestrali, pari a 50.000 euro.
Al fine di compensare nel modello F24 crediti IVA di importo superiore a 15.000 euro annui, sulla dichiarazione annuale deve essere apposto il visto di conformità o la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale.
Per poter rilasciare il visto di conformità, tali soggetti devono:
– stipulare un’apposita polizza assicurativa della responsabilità civile;
– presentare una specifica comunicazione alla Direzione regionale delle Entrate (DRE) territorialmente competente.
In seguito alla suddetta comunicazione, la DRE:
– verifica il possesso dei requisiti richiesti;
– iscrive il professionista in un apposito Elenco informatizzato.
L’inserimento nell’elenco centralizzato dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità decorre dalla data della comunicazione inviata alla Direzione regionale delle Entrate; anche se la documentazione viene perfezionata in un secondo tempo perché incompleta e per mantenere la propria iscrizione nell’Elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, il professionista deve provvedere a comunicare alla DRE competente:
– qualsiasi variazione relativa alle informazioni o ai requisiti contenuti nella comunicazione preventiva, in particolare quelli riguardanti il rinnovo, l’adeguamento e il pagamento dei premi della polizza sulla responsabilità civile;
– entro 30 giorni da quando la variazione si verifica.
Si ricorda che la circ. DRE Piemonte del 2 febbraio 2012 hafornito precisazioni sulle conseguenze derivanti dal mancato invio degli attestati delle quietanze delle polizze assicurative ai fini del mantenimento del visto di conformità ex art. 10 del DL 78/2009. In particolare, la circolare precisa che:
– in prossimità della scadenza di ciascuna polizza, qualora il professionista non produca il rinnovo della polizza assicurativa ovvero gli attestati delle quietanze, la DRE inoltrerà un primo invito in tal senso a mezzo mail, fax o lettera;
– ove il professionista non ottemperi, gli sarà inviata un’ulteriore formale richiesta di sanare l’irregolarità entro 30 giorni, avvertendolo nel contempo che, in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine, sarà cancellato d’ufficio dall’elenco per rinuncia all’iscrizione.