Credito d'imposta per Taxi ed NCC
Dott. Alessio Pistone | 07/01/2016
Con il DPCM 29 settembre 2015, pubblicato sulla G.U. 11 dicembre 2015 n. 288, è stata definita la riduzione delle quote percentuali di fruizione dei crediti d’imposta indicati nell’elenco n. 2 allegato alla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014).
In particolare, il credito d’imposta derivante dall’applicazione dell’agevolazione di cui al punto 12 della tabella A allegata al testo unico delle accise approvato con il DLgs. n. 504/95 (vale a dire la riduzione delle aliquote di accisa sul gasolio, sulla benzina, sul gas di petrolio liquefatti e sul gas naturale impiegati come carburanti per l’azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone) è ridotto per l’anno 2015 del 49,41% di quanto spettante in base alle disposizioni istitutive e attuative e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del 56,87%.
Tali riduzioni si applicano con riferimento al credito d’imposta i cui presupposti si realizzano a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 2015 e dal 1° gennaio 2016.
In merito al suddetto credito d’imposta, si evidenzia che il DPCM 20 febbraio 2014, in attuazione della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), aveva già ridotto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, del 15% l’ammontare riconosciuto di tale agevolazione.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota 28 dicembre 2015 n. 142013, ha quindi chiarito che sulla quota di fruizione del credito d’accisa risultante dalla riduzione di cui al citato DPCM 20 febbraio 2014, già ricompresa in via strutturale nella disciplina dell’agevolazione, viene ora a gravare l’ulteriore diminuzione percentuale nella misura individuata dall’art. 1 del DPCM 29 settembre 2015, i cui effetti vanno ad incidere sui carburanti consumati nell’anno 2015.
Pertanto, attese le modalità di applicazione dell’agevolazione fiscale, l’ulteriore riduzione del credito d’imposta introdotta si rende efficace ad iniziare dalla prossima (entro il mese di febbraio 2016) presentazione delle prescritte istanze annuali, riferite ai consumi per l’anno 2015.
L’Agenzia precisa quindi che, nei termini sopra descritti, effettuato il computo dell’accisa a credito spettante, commisurata alla differenza tra l’aliquota normale d’imposta e quella specifica agevolata vigenti per ciascun prodotto impiegato ed alla successiva diminuzione del 15%, si procederà a decurtare l’ammontare risultante del 49,41%.
Nella nota viene altresì precisato che, ai fini del rilascio del provvedimento di riconoscimento del credito d’imposta ad ogni titolare di licenza di taxi/autorizzazione noleggio con conducente sui distinti carburanti (gasolio, benzina, GPL, gas naturale) consumati nell’anno 2015 entro il termine utile previsto dall’art. 4 del DM 29 marzo 1994, la procedura informatica attualmente in uso agli Uffici delle Dogane per il calcolo del credito d’accisa sarà revisionata in modo da ottenere l’importo già depurato dei valori parziali delle descritte operazioni di riduzione.
Il DPCM in commento prevede, inoltre, la riduzione del 5,07% dell’agevolazione prevista per il gasolio e il GPL impiegati per il riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate, stabilita dal combinato disposto dell’art. 8 comma 10 lett. c) della L. n. 448/98 e dell’art. 2 comma 12 della L. n. 203/2008. Tale riduzione opera a decorrere dal 26 dicembre 2015 (data di entrata in vigore del DPCM).
Non sono, invece, previste riduzioni per le altre agevolazioni indicate nell’elenco 2 allegato alla L. n. 190/2014, vale a dire: il credito d’imposta per le nuove iniziative imprenditoriali (abrogato art. 13 della L. 388/2000); il credito d’imposta investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese (art. 61 comma 13 della L. 289/2002); il credito d’imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software (art. 50, commi 6 e 13-bis del DL 269/2003 convertito); il credito imposta per opere dell’ingegno digitali (art. 11-bis comma 1 del DL 179/2012 convertito, abrogato dall’art. 1 comma 335 della L. 147/2013); il credito d’imposta per gli investimenti delle imprese sui prodotti editoriali (art. 8 della L. 62/2001).