Cumulo di sanzioni amministrative e penali per omesso versamento IVA

| 16/01/2017

Il principio del “ne bis in idem” è un principio fondamentale del diritto, volto ad impedire la duplicazione di procedimenti e condanne in relazione ai medesimi fatti, ma la sua corretta applicazione è oggetto di un grande dibattito, sia a livello internazionale che a livello nazionale, nel caso di cumulo di sanzioni penali e sanzioni amministrative.
La giurisprudenza italiana sta percorrendo diverse strade, con particolare riguardo alla materia del diritto penale tributario e del “market abuse”: dall’esperimento di un ricorso direttamente alla Corte di Giustizia Ue (Trib. Torino 27 ottobre 2014 e Trib. Bergamo 16 settembre 2015) alla proposizione di una questione di legittimità costituzionale (Cass. n. 25815/2016). Taluni giudici di merito hanno addirittura optato per un’applicazione diretta della giurisprudenza sovranazionale della Corte europea dei diritti dell’uomo in questa materia (Trib. Asti 7 maggio 2015 e Trib. Terni 1° settembre 2015).
Anche la Corte di Cassazione – in un caso di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis del DLgs. 74/2000) – ha riconosciuto che emergono “non irrilevanti dubbi di compatibilità con la normativa comunitaria”, dal momento che l’illecito amministrativo e quello penale possono avere ad oggetto sostanzialmente il medesimo fatto, portando a una duplicità di sanzioni in caso di ritenute che superino la soglia.
Il 12 gennaio scorso l’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia Ue ha presentato le proprie conclusioni in relazione a due questioni pregiudiziali analoghe sollevate dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (C-217/15 e C-350/15), relativamente all’omesso versamento IVA ai sensi dell’art. 10-ter del DLgs. 74/2000.
Entrambe le questioni nascevano da fatti concreti molto simili tra loro riguardanti omessi versamenti dell’IVA da parte del rappresentante legale di una società a responsabilità limitata. A fronte di tale illecito, era stata irrogata una sanzione tributaria pari al 30% dell’importo dovuto. La segnalazione dell’Agenzia delle Entrate alla Procura della Repubblica per il reato di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000 aveva, inoltre, portato all’adozione di un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti del contribuente.
Alla luce di questi fatti – e prima di prendere una decisione nel merito – il Tribunale ha chiesto alla Corte di valutare se,ai sensi degli artt. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sia conforme al diritto comunitario la disposizione di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000 nella parte in cui consente di procedere alla valutazione della responsabilità penale di un soggetto il quale, per lo stesso fatto (omissione del versamento dell’IVA), sia già stato destinatario di un accertamento definitivo da parte dell’Amministrazione finanziaria, con irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura del 30% dell’imposta non versata. In altre parole, ci si domanda se le norme internazionali che sanciscono il principio del “ne bis in idem” possano lasciare spazio a una normativa interna, quale quella prevista dal nostro sistema penale tributario, che ammette sia lo svolgimento di procedimenti paralleli (“doppio binario”), sia il cumulo di sanzioni penali e amministrative.
Tale questione si pone anche nel caso – come quello oggetto della domanda pregiudiziale – in cui la sanzione amministrativa sia stata comminata alla persona giuridica, mentre la sanzione penale colpisca – necessariamente – il legale rappresentante del medesimo ente.
Non si può parlare di doppia pena alla stessa persona
L’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia ritiene, tuttavia, che l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non sia applicabile quando, in caso di dualità di procedimenti e sanzioni di carattere amministrativo e di carattere penale per gli stessi fatti, le sanzioni tributarie sono imposte a una persona giuridica, quale una società commerciale, e il procedimento penale viene promosso nei confronti di una persona fisica, sebbene quest’ultima sia il rappresentante legale dell’altra.
Secondo tale impostazione, dunque, non si può parlare di doppia pena (o di doppio procedimento) a carico della stessa persona, dato che la sanzione tributaria imposta a una società a responsabilità limitata non è paragonabile all’avvio di un procedimento penale nei confronti del suo rappresentate legale, pur trattandosi, in entrambi i casi, del medesimo omesso versamento dell’IVA.
La condizione dell’identità personale tra i soggetti sottoposti a procedimento o sanzionati in via amministrativa e penale è – per l’Avvocato generale – imprescindibile per applicare il diritto garantito dall’art. 50 della citata Carta.
Resta, dunque, in sospeso la vera problematica di fondo in relazione al divieto di cumulo tra sanzioni penali e amministrative nell’omesso versamento IVA.