Dati di bilancio smentibili

| 03/09/2012

Le appostazioni in bilancio – trattandosi di comunicazione sociale indifferentemente rivolta ai soci, ai creditori e al pubblico – hanno, nei confronti della società cui esso è riferibile, al più valore probatorio di confessione stragiudiziale, dunque non di prova legale o di presunzione assoluta (iuris et de iure) insuscettibile di smentita, ma solo di indizio liberamente apprezzabile dal giudice.
A precisarlo è il Tribunale di Milano nella sentenza 20 giugno 2012 n. 7473.
Nel caso di specie, il curatore del fallimento di una srl agiva nei confronti dei relativi amministratori dal momento che nei bilanci al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2003 avevano iscritto il costo di alcuni software alla voce “Altre immobilizzazioni immateriali” senza assoggettare gli stessi ad ammortamento; ammortamento che, qualora effettuato, avrebbe fatto emergere un capitale negativo al 31 dicembre 2002 per circa 52.000 euro e al 31 dicembre 2003 per circa 36.000 euro. A fronte di ciò, gli amministratori: non avevano convocato l’assemblea, ex art. 2447 c.c., per l’eventuale ricapitalizzazione della società; avevano illegittimamente proseguito l’attività sociale, con il compimento di “nuove operazioni” vietate dal previgente art. 2449 c.c., per i fatti anteriori al 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore della riforma del diritto societario), e comunque con modalità tali da non assicurare la conservazione del patrimonio sociale, in violazione dei vigenti artt. 2485 e 2486 c.c. (per i fatti a partire dal 1° gennaio 2004); avevano, quindi, cagionato un danno alla società di circa un milione di euro (determinazione effettuata in via equitativa secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali, intesa come differenza tra l’ammontare dei crediti insinuati al fallimento ed i debiti indicati nel bilancio al 31 dicembre 2002).
Il Tribunale di Milano ritiene l’assunto del fallimento fondato su dati solo formalmente, ma non sostanzialmente, corretti. Dal punto di vista formale, infatti, è corretto affermare che “ove” fossero appropriate le appostazioni in bilancio dei costi dei due software, operati gli ammortamenti dovuti ma mancanti, il capitale sarebbe divenuto negativo già al 31 dicembre 2002. Tuttavia, le appostazioni in bilancio – trattandosi di comunicazione sociale indifferentemente rivolta ai soci, ai creditori ed al pubblico – hanno, nei confronti della società cui esso è riferibile, di per se stesse e indipendentemente da un preciso rapporto giuridico con un terzo, al più valore probatorio di confessione stragiudiziale, dunque non di prova legale o di presunzione assoluta (iuris et de iure) insuscettibile di smentita, ma solo di indizio liberamente apprezzabile dal giudice. E dunque, una determinata appostazione in bilancio, da un lato, può essere fatta valere a carico della società o dei suoi amministratori, ma, dall’altro, essi possono sempre dare prova contraria, in ordine alla insussistenza o alla diversa configurazione dei fatti che hanno giustificato l’inserimento di un valore in una determinata voce di bilancio e, quindi, della scorrettezza di tale appostazione, con tutte le conseguenze giuridiche che la diversa e corretta appostazione può determinare.
E ciò era proprio quanto accadeva nel caso di specie, dove il CTU contabile, sulla base della CTU informatica, accertava che i costi in questione avrebbero dovuto essere appostati nella voce “Immobilizzazioni in corso e acconti”, come costi di sviluppo, per la quale non occorre effettuare alcuna operazione di ammortamento, concludendo nel senso che, nell’ambito temporale preso in esame, il capitale sociale della srl non risultava mai essersi ridotto al di sotto dei limiti legali per perdite oltre un terzo.Alla luce di tali conclusioni, il Tribunale nega fondamento alla domanda del curatore fallimentare. Nonostante la carenza di prova in ordine all’elemento essenziale della perdita del capitale sociale, i giudici milanesi ritengono opportuno sottolineare come il fallimento/attore, pur dichiarando di utilizzare nella determinazione dei danni il metodo equitativo della differenza dei netti patrimoniali, ne abbia, in realtà utilizzato uno diverso ed inaccettabile. Il criterio della differenza dei netti patrimoniali, infatti, consiste nel porre a confronto il patrimonio netto della società quantificato al momento in cui avrebbe dovuto, secondo legge, essere realizzata la condotta doverosa (messa in liquidazione) ed al momento in cui la condotta doverosa è stata effettivamente realizzata o in cui, comunque, è stato dichiarato il fallimento.
Tale differenza, peraltro, per essere considerata misura del danno effettivamente cagionato dall’illecita prosecuzione dell’attività economica da parte degli amministratori dopo il verificarsi della perdita del capitale sociale, deve essere depurata delle minusvalenze che comunque il patrimonio sociale avrebbe subito fisiologicamente per effetto della messa in liquidazione della società. Di tale criterio non vi sarebbe alcuna traccia nelle deduzioni dell’attore, che si limitava a sottrarre dall’ammontare dei crediti insinuati al fallimento l’ammontare dei debiti indicati nel bilancio al 31 dicembre 2002.