Debiti sociali in capo ai soci di società estinte

| 12/03/2013

Le Sezioni Unite, con la sentenza 6071 di oggi, hanno affermato che i soci di società estinte succedono nel contenzioso instaurato dai creditori nei confronti della società, se e nei limiti in cui hanno riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione.
Le Sezioni Unite affermano quindi che i creditori dovrebbero iniziare un nuovo contenzioso. Nel campo fiscale, però, il tutto nasce dall’impugnazione di un atto intestato alla società, quindi detti principi non possono sit et simpliciter essere applicati.
Se è vero, in quanto allo stato attuale nessuno nutre dubbi, che l’atto intestato al soggetto estinto prima della sua notifica non produce effetti (vedasi la sentenza 22863 del 2011), va da sé che se la cancellazione avviene dopo il ricorso è venuto meno il soggetto, e quindi l’atto. La responsabilità dei soci è parametrata alle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e ciò comporta il sorgere di una nuova pretesa da avanzare, ab origine, nei confronti dei soci.
Adottando questa tesi, ci si rende conto che i crediti fiscali sarebbero sempre persi, in quanto i termini per notificare l’atto ai soci responsabili sarebbero ormai spirati, ma su ciò deve intervenire il Legislatore.
Tanto premesso, la giurisprudenza tributaria (si veda la sentenza 7676/2012) è di diverso avviso, e ritiene che la successione dei soci nel processo possa, anzi debba, avvenire, perciò anche i principi delle Sezioni Unite tornano applicabili. Si evidenzia che comunque l’impossibilità di successione dei soci nel rapporto controverso è stata sostenuta dalla sentenza 7327 del 2012. Pertanto, accogliendo (volenti o dolenti) questo principio, trova applicazione l’art. 40 del DLgs. 546/92.
Se nel corso del primo grado di giudizio la società viene cancellata dal Registro delle imprese, il difensore, a meno che, per ragioni attinenti alla strategia processuale scelta, nulla faccia presente (nel qual caso il processo prosegue nonostante la causa di interruzione), deve dichiarare l’avvenuta cancellazione della società, in modo che il giudice possa con ordinanza dichiarare l’interruzione.
Nel termine perentorio di sei mesi, i soggetti che ne hanno interesse (quindi i soci di società di capitali se hanno riscosso somme in base al bilancio di liquidazione, e i soci di snc sempre in quanto solidalmente obbligati) devono riassumere il processo ai sensi dell’art. 43 del DLgs. 546/92, a questo punto specificando che, avendo riscosso importi dal bilancio di liquidazione, possono essere responsabili.
Se ciò non avviene il contenzioso si estingue, e l’atto diviene definitivo, con la conseguenza che l’ente potrà riscuotere nei confronti dei soci tutte le somme accertate per imposte e sanzioni, sempre nei limiti, però, di quanto i soci hanno riscosso in base al bilancio di liquidazione.
C’è quindi interesse alla riassunzione, e l’atto a nostro avviso dovrà essere corredato da una nuova procura al difensore. Qualora la cancellazione si verifichi in appello, tutto è diverso. Nel momento in cui l’interruzione viene dichiarata, l’interesse alla riassunzione spetta all’ente impositore se in primo grado questi aveva perso, in quanto l’estinzione cagionerebbe il passaggio in giudicato della sentenza della C.T. Prov., e allora nessuna pretesa potrà più essere azionata.
Sempre accettando la posizione della giurisprudenza, se la cancellazione avviene subito dopo la notifica dell’atto impositivo (o meglio in pendenza del termine per l’impugnazione), i termini per il ricorso, che a questo punto deve essere proposto dai soci, sono sospesi per sei mesi. L’inerzia di questi ultimi consoliderebbe l’atto, e in sede di ricorso contro il ruolo o l’atto di rideterminazione delle somme il merito della pretesa non potrà più essere sindacato.
In ultima analisi, come affermato dalla sentenza 7676/2012, la successione nel processo non potrà avvenire nei confronti del liquidatore (a meno che questi non sia comunque un soggetto responsabile, quindi un socio che ha riscosso somme), siccome nei suoi confronti la responsabilità sussiste solo se è provata la colpa ai sensi dell’art. 2495 c.c. o i presupposti della responsabilità di cui all’art. 36 del DPR 602/73.