Deducibilità delle perdite su crediti
Dott. Alessio Pistone | 17/06/2013
Le perdite su crediti conseguenti ad un accordo con un proprio partner commerciale sono deducibili dal reddito d’impresa, se la rinuncia a detti crediti è stata finalizzata al mantenimento di un buon rapporto con il proprio cliente, in prospettiva di future nuove commesse. Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 10256/2013.
Una società aveva portato in deduzione dal reddito d’impresa una perdita consistente relativa ad un credito vantato nei confronti di un cliente. In sede di controllo, la società giustificava detto comportamento con la volontà e la necessità di mantenere buoni rapporti commerciali con detto cliente, in vista di futuri nuovi ordini di lavoro o commesse. Infatti, nessuna attività di recupero del credito era stata avviata contro il cliente ed anzi era stato sottoscritto un accordo con cui la società rinunciava al credito. Il Fisco, però, recuperava a tassazione l’intero importo, ritenendo che non fossero sussistenti gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma per la deduzione di tali componenti negativi di reddito.
È appena il caso di ricordare che l’art. 101, comma 5 del TUIR, che disciplina, appunto, il trattamento fiscale delle perdite su crediti, è stato recentemente “ritoccato” dall’art. 33, comma 5 del DL 22 giugno 2012 n. 83, conv. L. 7 agosto 2012 n. 134, in vigore dal 12 agosto scorso. Il presupposto fondamentale per la deduzione delle perdite su crediti è comunque rimasto la sussistenza degli elementi certi e precisi della perdita, ma, con le sopra richiamate modifiche, sono state introdotte delle semplificazioni per quanto concerne i crediti di minore importo e quelli prescritti. Non si tratta, tuttavia, di circostanze presenti nel caso di specie, per cui torna applicabile la disciplina generale.
La Cassazione, richiamando un suo precedente intervento, ha stabilito che la scelta dell’imprenditore di transigere con un suo cliente non rende indeducibile la perdita conseguente, perché il legislatore ha riguardo solo all’oggettività della perdita e non pone alcuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa (Cass. 23863/2007).
Di rilievo appare anche il secondo richiamo della Suprema Corte alla sua giurisprudenza pregressa, con la quale è stato affermato che non si può escludere che considerazioni di strategia generale inducano l’imprenditore a compiere operazioni di per se stesse antieconomiche in vista ed in funzione di benefici economici su altri fronti (Cass. 10802/2002).
Per la Cassazione, in sostanza, la rinuncia al credito, anche di rilevante entità, vantato nei confronti di un cliente, non può essere considerata come un comportamento antieconomico, giacché tale rinuncia, consolidando le basi di un solido rapporto commerciale con il proprio cliente, potrebbe costituire il presupposto necessario per l’ottenimento di nuove commesse e ordinativi.
I Giudici di legittimità ritengono, quindi, che un comportamento antieconomico non possa essere desunto da una singola azione dell’imprenditore, ma deve essere valutato in funzione della “strategia generale” relativa all’attività. Si tratta di un’affermazione importante, che potrebbe essere utile anche negli altri contesti in cui viene spesso contestata l’antieconomicità dei comportamenti imprenditoriali.
In conclusione, con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha stabilito il principio di diritto per cui le rinunce ai crediti, ove documentate con certezza e precisione, sono deducibili ex art. 101, comma 5 del TUIR, “anche quando dipendono non dall’assoluta irrecuperabilità del credito, bensì da scelte imprenditoriali inserite in una complessiva strategia aziendale rispondente a criteri di ragionevolezza ed economicità”.