Deducibilità extracontabile di costi certi e precisi

| 10/09/2013

Con la sentenza n. 37131 della Corte di Cassazione di oggi in materia di dichiarazione infedele, al fine di contestare il superamento delle soglie di punibilità accertato in via induttiva, l’imputato può dedurre in giudizio costi sostenuti in nero a condizione che emergano da elementi certi e precisi. Rispetto alla verifica di tali requisiti, il giudice deve esaminare attentamente i documenti di supporto, non potendosi far coincidere la loro mancanza con l’irregolarità, anche macroscopica, della tenuta della contabilità.
L’amministratore unico di una società, veniva condannato, sia in primo grado che in appello, tra l’altro, per la fattispecie di dichiarazione infedele. Dall’attività di accertamento condotta nei confronti della società, infatti, emergevano macroscopiche irregolarità nelle scritture contabili, con rideterminazione del reddito e conseguente contestazione della fattispecie di cui all’art. 4 del DLgs. 74/2000 – che punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi e l’IVA, indica nella dichiarazione annuale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo – stante il superamento delle soglie di punibilità in allora operative (imposta evasa superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 103.291,38 ed ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a euro 2.065.827,60).
Il ricorso per Cassazione si fondava su un unico motivo in cui si evidenziava la violazione della ricordata norma incriminatrice e dell’art. 109, comma 4 del TUIR. Ai sensi dell’ultima parte di questa disposizione tributaria, infatti, le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.
Si eccepiva, quindi, un travisamento dei fatti da parte della Corte di merito, secondo la quale l’imputato aveva sostenuto il mancato superamento delle soglie di punibilità limitandosi a produrre una quantità indiscriminata e scarsamente controllabile di fatture per acquisti, omettendo una qualsiasi giustificazione in ordine alla loro mancata annotazione.
Si evidenziava, in particolare, la contraddittorietà tra l’affermazione della Corte che dava atto del rinvenimento in sede di accertamento da parte della Guardia di Finanza dell’esistenza di costi e quella in cui stabiliva che l’imputato aveva solo asserito l’esistenza di costi senza darne prova compiuta.
Il ricorso è reputato fondato dalla Suprema Corte. Con il citato ultimo periodo dell’art. 109, comma 4 del TUIR il legislatore ha inteso consentire la deduzione dei costi in nero anche ove tali costi – com’è ovvio – non risultino dalle scritture contabili, ma da altri elementi, a condizione che questi siano “certi e precisi”. Ne consegue che per escludere l’applicabilità della disposizione non è sufficiente affermare che i costi riportati in deduzione non risultano dalle scritture contabili, perché, qualora si abbia contezza degli stessi, ad esempio desumendone l’esistenza dalle fatture di acquisto di beni e servizi acquisite nel corso dell’accertamento ispettivo, è necessario procedere comunque alla loro valutazione, quanto meno al fine di evidenziare la mancanza dei requisiti della certezza e della precisione nella documentazione dalla quale gli stessi emergono.
A fronte di ciò, in relazione al caso di specie, la Suprema Corte osserva come la certezza e la precisione richieste non si possano dire di per sé escluse per il solo fatto che l’imputato non avesse fornito una ragionevole giustificazione circa la mancata annotazione in contabilità dei costi, né per la presenza di irregolarità, sia pure macroscopiche, nella tenuta delle scritture contabili.
Neppure è possibile attribuire rilievo – come invece aveva fatto la Corte d’Appello – alla circostanza che la produzione difensiva avesse per oggetto una quantità indiscriminata e scarsamente controllabile di fatture per acquisti (documentazione facente parte anch’essa delle scritture contabili) reputate a loro volta inattendibili.
Il giudice di merito, in conclusione, nel valutare i costi in nero ha l’onere di procedere ad un attento esame dei documenti da cui sono fatti derivare, non potendosi far coincidere la mancanza di elementi certi e precisi relativi a detti costi con l’irregolarità, anche macroscopica, della tenuta della contabilità.
La sentenza impugnata è, quindi, annullata con rinvio ad altra sezione della medesima Corte d’Appello che dovrà procedere ad un nuovo giudizio fornendo adeguata motivazione circa la deducibilità, o meno, dei costi sostenuti in nero dalla società dell’imputato, previo analitico esame della relativa documentazione.