Deducibilità spese per il verde aziendale

| 18/06/2018

Le spese relative alla realizzazione e manutenzione del verde dello stabilimento aziendale non devono essere qualificate in termini di spese di rappresentanza, indetraibili ai fini dell’IVA, ma come spese inerenti all’attività imprenditoriale in senso ampio e, quindi, è pienamente detraibile l’IVA afferente a dette spese. È quanto stabilito dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 15843 depositata ieri. Si tratta di una pronuncia importante perché mostra gli effetti di una notevole evoluzione della posizione assunta dalla Suprema Corte sulla questione dell’inerenza, in particolare grazie alla svolta di quell’ordinanza n. 450/2018, che già all’indomani della sua uscita è stata indicata come una di quelle pronunce che avrebbero fatto discutere per molto tempo. Non fa eccezione la pronuncia di ieri, con cui i giudici di legittimità hanno esaminato il caso di una spa che aveva detratto l’IVA afferente le spese di realizzazione e manutenzione di un’area a verde circostante gli edifici destinati all’attività d’impresa, IVA che, invece, il Fisco aveva recuperato, in quanto, considerando tali spese come di rappresentanza, aveva ritenuto l’imposta indetraibile, giusta la disposizione di cui all’art. 19-bis1, comma 1, lett. h), del DPR 633/1972, a mente del quale non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. La Suprema Corte, dinnanzi alla problematica che aveva sollevato la decisione di merito circa la considerazione di tali spese come di rappresentanza, con conseguente indetraibilità dell’IVA, oppure no, e quindi con riconoscimento della detrazione, ha stabilito che, invero, le spese riguardanti l’intervento di sistemazione a verde dell’area pertinenziale allo stabilimento non potevano considerarsi di rappresentanza, pur in vista di un miglioramento dell’immagine aziendale, che è una finalità caratteristica delle spese di rappresentanza, ma dovevano invece valutarsi in termini di inerenza qualitativa in linea con quanto affermato proprio nell’ordinanza n. 450/2018 di cui si accennava poc’anzi. E’ opportuno ricordare, allora, che, con tale arresto, è stato stabilito che l’inerenza esprime la riferibilità del costo sostenuto all’attività d’impresa, anche se in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera estranea all’esercizio dell’impresa: si tratta, quindi, di un giudizio qualitativo oggettivo; va disattesa, pertanto, la definizione della nozione dell’inerenza formulata in termini di suscettibilità, anche solo potenziale, di arrecare, direttamente e indirettamente, una utilità all’attività d’impresa, e costituente requisito generale della deducibilità, ovvero quella definizione che pone erroneamente un necessario legame tra il costo e l’attività d’impresa secondo un parametro d’utilità, all’interno di una relazione deterministica che sottende rapporti di causalità.Stante tale premessa, quindi, la Suprema Corte ha rilevato che, in base a quanto già accertato dal collegio di merito circa l’intervento di sistemazione a verde, al di là del connaturato carattere di gestione dell’immobile aziendale, in quanto volto a valorizzare l’immagine dell’impresa, tale intervento si pone in connessione con le finalità imprenditoriali in senso ampio.In sostanza, per i Giudici di piazza Cavour, tali spese sono pienamente inerenti e, quindi, l’IVA ad esse afferente é integralmente detraibile. E’ dirimente – ha poi aggiunto la Cassazione – che i giudici di merito e già in precedenza la stessa contestazione del Fisco avevano escluso la detraibilità dell’imposta solo perché la spesa era stata qualificata come di rappresentanza, sicché ne avevano, implicitamente ma necessariamente, riconosciuto la piena inerenza, assumendo rilievo una tale qualificazione solo in presenza di questo requisito. Si ritiene, peraltro, che gli effetti di tale decisione siano evidentemente estendibili anche ai fini delle imposte dirette, cosicché il costo relativo all’intervento in oggetto debba essere ritenuto semplicemente inerente, secondo la definizione di inerenza sopra riportata e che trae origine dallo stesso sistema del reddito d’impresa, e, quindi, tale costo sia integralmente deducibile, senza limitazione alcuna imputabile ad una non corretta qualificazione in termini di spese di rappresentanza ex art. 108, comma 2 del TUIR.