Deduzione forfetaria per diritti d’autore in base all’anno in cui si compiono i 35 anni

| 16/07/2018

Con riferimento ai compensi derivanti dai diritti d’autore assimilati ai redditi di lavoro autonomo, particolare attenzione merita, ai fini della compilazione del modello REDDITI PF 2018, l’applicazione della corretta misura della deduzione forfetaria spettante.
In via preliminare, si ricorda che, ai fini delle imposte dirette, i compensi derivanti dallo sfruttamento economico delle opere coperte dal diritto d’autore possono inquadrarsi, in base al soggetto che li percepisce, tra i redditi di lavoro autonomo assimilato o professionale o tra i redditi diversi.
Rientrano tra i redditi di lavoro autonomo assimilato, soggetti al principio di cassa, se i compensi non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali e lo sfruttamento è effettuato dall’autore o inventore dell’opera (art. 53 comma 2 lett. b) del TUIR). Sono tali, ad esempio, i compensi pagati agli autori che redigono articoli oggetto di pubblicazione su quotidiani e riviste (C.M. 3 maggio 96 n. 108, § 7.1). In tal caso, il reddito è costituito (art. 54 comma 8 del TUIR):
– dall’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti dall’autore o inventore nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, da dichiarare al rigo RL25 del modello REDDITI PF 2018 o al rigo D3 codice 1 del modello 730/2018;
– al netto di una deduzione forfetaria pari al 25%, o al 40% se i compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni, da indicare al rigo RL29 del modello REDDITI PF 2018 (nel 730/2018 la riduzione non è esposta, ma operata da chi presta l’assistenza fiscale).
È stato osservato che la verifica dell’età anagrafica ai fini dell’applicazione della deduzione forfetaria dovrebbe essere effettuata con riferimento al momento di erogazione del compenso. Tuttavia, per l’anno d’imposta in cui avviene il compimento del 35° anno d’età, il software di compilazione del modello REDDITI PF 2018 applica automaticamente la deduzione forfetaria ridotta (25%), a prescindere dalla data di erogazione dei compensi; le specifiche tecniche relative al rigo RL29 indicano, infatti, che la deduzione al 40% è applicata “se la data di nascita del contribuente presente nel frontespizio è superiore al 31.12.1982”. Allo stesso modo le istruzioni alla compilazione del 730/2018 specificano che la riduzione forfetaria è operata nella misura del 40% se il contribuente ha un’età inferiore a 35 anni nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione.
Da quanto sopra emerge che, ai fini della deduzione forfetaria, l’Agenzia considera rilevante l’anno d’imposta in cui avviene il compimento del 35° anno d’età, non assumendo invece alcuna rilevanza la data effettiva di percezione dei compensi. In altri termini, nel caso in cui i compensi per diritto d’autore siano stati erogati prima della data di compimento effettivo del 35° anno (es. compensi erogati a gennaio e compleanno a settembre), la deduzione forfetaria è comunque pari al 25% (non più 40%).
Si evidenzia inoltre che, al ricorrere di talune condizioni, da valutare caso per caso, i compensi per lo sfruttamento economico del diritto d’autore potrebbero inquadrarsi tra i compensi derivanti da un’attività di lavoro autonomo professionale ex art. 53 comma 1 del TUIR. Tale ipotesi:
– potrebbe ricorrere nei casi in cui il diritto d’autore sia connaturato alle prestazioni tipicamente svolte nell’ambito di un’attività esercitata in modo professionale (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 145/2007, relativamente a una persona fisica con partita IVA che svolgeva attività di autore di programmi televisivi);
– non interesserebbe quelle professioni rispetto alle quali il relativo ordinamento professionale non contempli tra le attività che possono essere svolte dall’iscritto quelle assoggettabili alla normativa sui diritti d’autore (es. dottori commercialisti, avvocati, medici); a tal proposito, era stata confermata l’applicazione della disciplina sul diritto d’autore rispetto ai compensi percepiti da un professionista per gli scritti inerenti la sua materia professionale (circ. Agenzia delle Entrate n. 58/2001, § 2.1).
Ove i predetti compensi confluissero nel reddito di lavoro autonomo professionale, ex art. 53 comma 1 del TUIR, gli stessi andrebbero determinati secondo le modalità ordinarie, con deduzione analitica dei costi, e dichiarati nel quadro RE del modello REDDITI PF.
Infine, nei casi in cui il diritto allo sfruttamento economico del diritto d’autore spetti a terzi, soggetti (non imprenditori) diversi dall’autore o dall’inventore, che hanno acquistato il predetto diritto, a titolo oneroso o a titolo gratuito (es. successione o donazione), i relativi compensi saranno inquadrati tra i redditi diversi.
In tal caso il reddito è costituito (art. 71 comma 1 del TUIR):
– dal 75% dell’ammontare percepito nel corso del periodo d’imposta, solo se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso (viene, quindi, applicata una riduzione forfetaria del 25%);
– dalla totalità di quanto percepito nel periodo d’imposta, se i diritti sono pervenuti per successione o donazione (es. diritti d’autore acquisiti dell’erede).
In dichiarazione vanno compilati i righi RL13 del modello REDDITI PF 2018 o D4 codice 6 del 730/2018.