Deposito del B.O.E. e Relazione sulla gestione
Dott. Alessio Pistone | 26/02/2013
Il Tribunale di Milano nella sentenza 25 febbraio 2013 n. 2613 si pronuncia in merito alle “comunicazioni” contenute nella relazione sulla gestione sostenendo che queste, seppure carenti o inveritiere, non possono costituire il presupposto di nullità della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio per illiceità dell’oggetto, ma solo condurre ad una pronuncia di annullamento per vizio del procedimento di approvazione; è fatto salvo, peraltro, il caso delle “informazioni” (come quelle relative alla situazione finanziaria) in grado di rendere non intellegibile o, addirittura, di falsare il bilancio.
Una società, in qualità di socia di minoranza di una spa, chiedeva la declaratoria di nullità della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio (relativo al 2008), assumendo che le relative risultanze e le informazioni sull’andamento della stessa dovessero reputarsi insufficienti, contraddittorie e non idonee a fornire ai soci una rappresentazione chiara e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico dell’esercizio. Ciò soprattutto con riguardo agli esorbitanti costi per servizi forniti dalla società capogruppo in virtù di un risalente contratto di assistenza tecnica e di servizi, che avrebbe dovuto considerarsi come una mera apparenza attraverso la quale il socio di maggioranza percepiva notevoli somme di denaro senza erogare effettive prestazioni, ovvero erogandone di valore non comparabile al costo. Nel ricorso, in particolare, si contestava la carenza di informazioni nella relazione sulla gestione, in merito ai rapporti intercorsi con la controllante, e sugli effetti che la suddetta attività avrebbe avuto sull’esercizio dell’impresa e sui suoi risultati, in violazione dell’art. 2497-bis comma 5 c.c., nonché l’assenza in Nota integrativa di un dettagliato prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della controllante, in violazione dell’art. 2497-bis comma 4 c.c. Il Tribunale di Milano, anche alla luce dei citati precedenti, reputa infondate la censure. La relazione sulla gestione “correda” il bilancio d’esercizio e deve contenere “un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato” (art. 2428 comma 1 c.c.). La norma specifica l’oggetto dell’analisi e le informazioni che dalla relazione devono risultare; informazioni che, in caso di attività di direzione e coordinamento, sono ampliate dall’art. 2497-bis comma 5 c.c., ai sensi del quale “gli amministratori devono indicare i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati”. Le informazioni da inserire nella relazione sulla gestione sono state ulteriormente ampliate – con particolare riguardo alla situazione finanziaria della società – dal DLgs. 32/2007. Anche se le “comunicazioni” da inserire nella relazione sulla gestione devono essere complete e corrette, in funzione dell’informazione dovuta ai soci (e non solo ad essi, stante il deposito del documento presso il Registro delle imprese), deve comunque considerarsi che esse attengono ad un documento che, per espressa indicazione normativa, “correda” il bilancio, ma non ne rappresenta una parte costitutiva, escludendosene un’approvazione da parte dell’assemblea. Di conseguenza, quand’anche dette “comunicazioni” dovessero rivelarsi carenti, o inveritiere, non si potrebbe addivenire ad una pronuncia di nullità della delibera di approvazione del bilancio per illiceità dell’oggetto, ravvisandosi unicamente il presupposto per l’annullamento per vizio del procedimento di approvazione. È fatto salvo, peraltro, il caso in cui la carenza dell’informazione di “corredo” risulti tale da rendere non chiaramente intellegibile o, addirittura, tale da falsare sul punto il bilancio stesso. Si pensi, ad esempio, alle “informazioni” relative alla situazione finanziaria della società che necessariamente devono essere contenute nella relazione in questione; situazione finanziaria che è oggetto, anch’essa, della rappresentazione veritiera e corretta che il bilancio deve rendere, ex art. 2423 comma 2 c.c. In tal caso, la carenza si potrebbe tradurre in un vizio del bilancio e, quindi, dell’oggetto della delibera di approvazione. Quanto alla violazione dell’art. 2497-bis comma 4 c.c., i giudici milanesi osservano come, conformemente alla prevalente interpretazione, l’informazione in concreto fornita debba reputarsi idonea, constando: quanto allo Stato patrimoniale, dei totali delle immobilizzazioni e delle disponibilità a breve e lungo termine (attivo), nonché dei valori complessivi del capitale, delle riserve, dei fondi e dei debiti (passivo); quanto al Conto economico, della differenza tra il valore ed i costi di produzione, del totale dei proventi ed oneri straordinari, delle imposte correnti, differite ed anticipate e, infine, dell’utile e della perdita di esercizio.