Detassazione premi di produttività 2013

| 01/05/2013

l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11 di ieri, è intervenuta sulla detassazione del salario di produttività nel periodo d’imposta in corso. E lo ha fatto riprendendo, con finalità riepilogative e di coordinamento, i principali orientamenti già assunti con riguardo ai profili fiscali ed applicativi della misura agevolativa, originariamente introdotta dal DL 93/2008. Com’è noto, infatti, la possibilità di assoggettare alcune componenti della retribuzione dei lavoratori dipendenti privati, legate agli incrementi della produttività del lavoro e della redditività e competitività delle imprese, ad un regime fiscale agevolato è stata prevista, per la prima volta, nel 2008, dall’art. 2 di tale DL ed è stata poi prorogata, di anno in anno, con provvedimenti che, pur apportando alcune modifiche, ne hanno sempre mantenuto fermo l’impianto normativo complessivo.
Lo stesso può dirsi per il DPCM 22 gennaio 2013, il quale – nel disciplinare, per l’anno 2013, l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% alle somme erogate a titolo di “retribuzione di produttività”, nei limiti di 2.500 euro, a favore dei soggetti titolari, nel 2012, di un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro – ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari e modificato i criteri di individuazione delle somme detassabili, ma ha lasciato inalterati il tipo di agevolazione accordata e il meccanismo operativo della stessa, nonché le modalità di accertamento dei limiti e dei requisiti reddituali per accedervi. Ecco, quindi, che l’Agenzia delle Entrate – fatto rinvio alla circ. Min. Lavoro n. 15/2013 per la nozione di “retribuzione di produttività” ed i profili giuslavoristici per la parte di sua competenza, può rifarsi ai propri precedenti interventi. Innanzitutto, viene confermato che, ai fini della verifica della soglia di 40.000 euro, occorre considerare tutti i redditi da lavoro dipendente riconducibili all’art. 49 del TUIR (ivi comprese le pensioni e gli assegni ad esse equiparati), percepiti nel corso del 2012 (rectius, fino al 12 gennaio 2013 per il c.d. “principio di cassa allargato”), anche in relazione a più rapporti di lavoro e all’attività lavorativa svolta all’estero, soggetti a tassazione ordinaria. Devono, invece, essere esclusi i redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata e le altre categorie reddituali. Per espressa previsione di legge, il plafond di 40.000 euro deve, inoltre, essere considerato “al lordo” delle somme assoggettate, nel medesimo anno 2012, all’imposta sostitutiva del 10%, in base al regime allora vigente. In ogni caso, possono essere ammessi al regime agevolato i lavoratori che, l’anno scorso, non abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o non abbiano conseguito alcun reddito. Quanto alla determinazione dell’imposta sostitutiva, applicabile ad un importo massimo di emolumenti agevolabili pari a 2.500 euro, si ribadisce, in primo luogo, che al raggiungimento del suddetto limite concorrono tutte le somme – con esclusione dei compensi in natura – rientranti nella nozione di “retribuzione di produttività”, erogate nel 2013 (con estensione al 12 gennaio 2014, secondo il “principio di cassa allargato”), in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato intrattenuti, in tale periodo, dal lavoratore interessato.
Sul piano operativo, fugando i dubbi sollevati da alcuni, si conferma, poi, che il sostituto d’imposta, per individuare il tetto massimo cui applicare l’imposta sostitutiva, deve considerare gli importi erogati al dipendente “al lordo dell’imposta sostitutiva ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie”, applicando, quindi, la ritenuta del 10% sulla parte di “retribuzione di produttività” che residua dopo aver operato le suddette trattenute. Invariati rimangono anche gli adempimenti a carico del sostituto che sarà tenuto a compilare gli appositi campi del CUD 2014 e del dipendente, con individuazione delle seguenti ipotesi:
– il sostituto d’imposta, qualora abbia rilasciato il CUD 2013 al dipendente in relazione ad un rapporto intercorso per l’intero anno 2012, può applicare la detassazione in via automatica;
– il lavoratore, qualora, pur avendo lavorato per l’intero 2012 alle dipendenze del sostituto chiamato ad applicare la detassazione, abbia intrattenuto, nel medesimo anno, altri rapporti di lavoro subordinato, superando il limite di 40.000 euro, deve comunicare l’inapplicabilità del regime fiscale agevolato;
– qualora il sostituto d’imposta non sia lo stesso che ha rilasciato il CUD al lavoratore per l’anno 2012 (lavoratore assunto nel 2013) ovvero abbia rilasciato tale certificazione soltanto per un periodo inferiore all’anno (lavoratore assunto nel 2012 senza conguaglio complessivo dei redditi), è necessario che il lavoratore comunichi al sostituto, in forma scritta, il reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2012;
– il dipendente deve comunicare la non spettanza dell’agevolazione qualora, nel corso del 2013, abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro subordinato percependo somme già assoggettate a imposta sostitutiva fino a concorrenza del limite di 2.500 euro.
Altri chiarimenti riguardano la conferma del carattere opzionale dell’agevolazione, cui il dipendente può rinunciare espressamente, optando per la tassazione ordinaria, così come della possibilità, per il sostituto, pur in assenza di rinuncia del dipendente, di applicare il regime ordinario in luogo di quello sostitutivo, ove, sulla base di un’autonoma valutazione, ritenga il primo più conveniente. Ancora, vengono confermate l’applicabilità dell’istituto della compensazione, la possibilità, per il contribuente, di rettificare l’operato del sostituto d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi e le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva, con modello F24, utilizzando i codici tributi già predisposti. Particolarmente rilevanti sono, infine, le precisazioni contenute nell’ultima parte della circolare in commento. Qui, in linea con la circolare ministeriale, l’Agenzia afferma la correttezza dell’operato dei sostituti d’imposta che, prima dell’entrata in vigore del DPCM del 22 gennaio e sulla base di contratti collettivi già sottoscritti o rinnovati per il 2013 (da depositare alla DTL entro il prossimo 13 maggio), abbiano applicato l’imposta sostitutiva ad erogazioni che, da una verifica ex post, siano risultate conformi ai requisiti di cui al suddetto decreto. Afferma, inoltre, la possibilità, con riguardo alle somme assoggettate cautelativamente a tassazione ordinaria nell’attesa del DPCM, ma poi risultate riconducibili alla nozione di “retribuzione di produttività” dallo stesso delineata, di recuperare il versamento delle ritenute operate in misura superiore, ex DPR 445/97. L’applicazione dell’agevolazione fiscale in violazione dei limiti e in assenza dei presupposti ora disciplinati dal DPCM espone, invece, il sostituto al versamento delle maggiori imposte dovute, con interessi e sanzioni.