Determinazione del reddito professionale 1

| 08/03/2013

La Cassazione con la sentenza n. 5827 depositata in data odierna, sancisce il principio secondo cui il concetto di “esercizio della libera professione” produttivo di redditi professionali, deve ritenersi comprensivo, oltre all’espletamento delle prestazioni “riservate” ad una o più categorie di professionisti iscritti ad Albi, anche l’esercizio di attività che, pur non soggette a riserva/esclusiva, presentino un “nesso” con l’attività professionale strettamente intesa, richiedendo il ricorso alle medesime cognizioni e competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio di quest’ultima.
Da ciò anche i compensi percepiti da un avvocato, un commercialista, un architetto, un ingegnere qualora amministratori di società aventi ad oggetto attività di natura connessa alla professione, concorrendo a formare il reddito derivante da lavoro autonomo professionale, sono soggetti all’obbligo contributivo nei confronti delle rispettive casse private.
Al riguardo, va, innanzitutto, ricordato che l’art. 50, comma 1, lett. c-bis del TUIR, nel qualificare determinati redditi – tra cui, per quanto qui interessa, i compensi derivanti da rapporti di collaborazione intrattenuti in qualità di amministratore di società – come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, al contempo, sancisce un “principio di attrazione” nella sfera del reddito di lavoro autonomo professionale, ex art. 53 del TUIR, dei compensi derivanti da collaborazioni o uffici svolti da un professionista che risultino rientrare nell’oggetto dell’attività professionale abitualmente esercitata dal medesimo. Tale diversa qualificazione fiscale comporta che, sul piano contributivo, questi siano compensi non soggetti a contribuzione presso la Gestione separata dell’INPS, bensì presso la Cassa di previdenza di categoria cui sia iscritto il professionista.
Fermo restando, dunque, che, ai fini dell’operatività del suddetto “principio di attrazione”, occorre verificare l’eventuale collegamento tra le prestazioni rese nell’assolvimento dell’incarico di amministratore e l’oggetto della propria professione abituale, con riguardo ai criteri cui fare riferimento per stabilire se sussista, o meno, tale collegamento – ricorda la sentenza in commento – in giurisprudenza si sono delineati due orientamenti contrapposti.
Nel pronunciarsi sul caso di specie, la Corte d’Appello aveva aderito alla tesi più restrittiva, che esclude l’insorgenza dell’obbligo contributivo verso le Casse di categoria sui redditi prodotti da un professionista ove questi non risultino direttamente e obiettivamente riconducibili all’esercizio della specifica attività professionale per la quale sia stata ottenuta l’iscrizione all’Albo.
Il giudice di secondo grado aveva, quindi, negato che potesse ritenersi riconducibile all’esercizio della professione di ingegnere lo svolgimento dell’attività di amministratore nell’ambito non di una società di ingegneria, bensì in una società operante nel settore edile.
La Corte di Cassazione, nel riformare la decisione, ritiene, invece, di dover dare continuità all’orientamento (Cass. n. 8835/2011 e 14684/2012) che interpreta il concetto di “esercizio della professione” non in modo statico e rigoroso, bensì tenendo conto dell’evoluzione subita nel mondo contemporaneo dalle specifiche competenze e cognizioni tecniche libero professionali – tra cui quelle di ingegnere – le quali hanno via via assunto “connotazioni ben più ampie e applicazioni diversificate rispetto a quelle originariamente previste”. Da qui l’affermazione della possibilità di ricondurre all’“esercizio della professione” – soggetto a contribuzione presso le Casse private – tutte le prestazioni rese da professionisti ordinistici che risultino comunque contigue, per ragioni di affinità, alle attività “riservate” alla specifica categoria professionale di appartenenza, con esclusione delle sole attività che, con queste ultime, non abbiano nulla in comune.
Il riferimento è, in altri termini, alle attività che tipicamente i professionisti ordinistici svolgono in sincronia con le attività per le quali godono della riserva, avvalendosi delle medesime competenze tecniche e delle medesime conoscenze per le quali è stata loro riconosciuta l’iscrizione all’Albo e mettendo, quindi, a frutto la specifica cultura derivante dalla formazione propria della professione.
La sentenza n. 5827/2013 risulta in linea con quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 105/2001. In tale documento si afferma, infatti, che si ha attrazione dei compensi alla categoria dei redditi di lavoro autonomo, anche in assenza di una previsione espressa dell’ordinamento professionale, quando venga esercitata un’attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione abituale. La stessa Agenzia richiama l’esempio dell’ingegnere edile che sia membro del Consiglio di Amministrazione di una società di ingegneria o di una società operante nel settore delle costruzioni.
La sentenza assume, inoltre, particolare importanza nell’orientare, a seguito della riforma del mercato del lavoro, l’interpretazione di quelle norme che escludono le prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali sia necessaria l’iscrizione in appositi Albi dall’ambito di applicazione della disciplina del lavoro a progetto (artt. 61, comma 3 del DLgs. 276/2003 e 1, comma 27 della L. 92/2012), nonché dall’operatività della presunzione del carattere coordinato e continuativo dei rapporti di lavoro autonomo con partita IVA aventi determinate caratteristiche (art. 1, comma 26 della L. 92/2012).
Nel silenzio del legislatore e della prassi amministrativa, numerosi autori hanno sostenuto che, nel definire l’ampiezza delle suddette esclusioni, debba farsi riferimento ad un “dato di tipicità sociale”, alludendo, cioè, alle prestazioni “normalmente tipiche” di una determinata professione – siano esse esclusive o non esclusive, purché collegate al medesimo “bagaglio” di conoscenze e competenze – e collocando fuori dalla deroga soltanto le prestazioni che, rispetto all’oggetto della suddetta professione, risultino completamente estranee. Tale impostazione risulta ora trovare conforto nella sentenza qui commentata.