Determinazione del reddito professionale 2

| 11/03/2013

Con la sentenza n. 5975 di oggi, la sezione lavoro della medesima Corte ha invece escluso la possibilità di considerare il reddito percepito da un avvocato come componente del Consiglio di Amministrazione di una società di capitali, operante nel settore industria, quale reddito di natura professionale soggetto a contribuzione nei confronti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Ciò in quanto non era emerso che lo svolgimento, da parte dell’interessato, dell’attività di amministratore di tale società avesse mai richiesto le competenze e le cognizioni tecniche ordinariamente utilizzate nell’esercizio della professione, dovendosi, quindi, escludere la riconducibilità della medesima all’attività professionale.
Come la n. 5827 di pochi giorni fa, anche la pronuncia ora commentata muove dalla premessa che, se è vero, da un lato, che oggetto di imposizione contributiva nei confronti delle Casse di previdenza di categoria sono soltanto i redditi prodotti nell’“esercizio della professione”, restandone esclusi quelli non riconducibili all’oggetto di quest’ultima in quanto prodotti nello svolgimento di attività ad essa estranee; dall’altro, è anche vero che – in linea con una parte della giurisprudenza – al fine di stabilire se i redditi prodotti dall’attività di un libero professionista siano qualificabili come redditi professionali, soggetti, come tali, alla contribuzione dovuta alla Cassa previdenziale di categoria, il concetto di “esercizio della professione” deve essere interpretato non in senso statico e rigoroso, bensì tenendo conto dell’evoluzione subita nel mondo contemporaneo (rispetto agli anni cui risale la normativa di “sistema” dettata per la varie libere professioni) dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche libero professionali, evoluzione che ha portato le professioni ad occupare tutta una serie di spazi, inesistenti nel quadro tipico iniziale.
Ne consegue che, nel suddetto concetto, debba ritenersi compreso, oltre all’espletamento delle prestazioni riservate agli iscritti ad appositi Albi, anche l’esercizio di attività che, pur non soggette a riserva/esclusiva, presentano un “nesso” con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono al professionista di utilizzare le stesse competenze e cognizioni tecniche di cui si avvale nell’esercizio abituale dell’attività professionale, mettendo, dunque, a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione propria della sua professione.
Vengono richiamati i medesimi precedenti (in particolare, Cass. n. 14684/2012) e il principio – valido per tutte le categorie professionali e già affermato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 402/1991 – dell’esclusione dell’obbligo contributivo nei confronti delle Casse private solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile alcuna connessione tra l’attività svolta e le conoscenza tipiche del professionista.
Con specifico riferimento alla professione di avvocato, la sentenza n. 5975/2013 in esame cita, poi, alcune pronunce con le quali sono stati ricompresi tra i redditi soggetti a contribuzione nei confronti della Cassa forense – in quanto “attratti” tra i redditi da lavoro autonomo professionale – anche i compensi derivanti dall’esercizio, unitamente alla suddetta professione, di un’agenzia di pratiche ipotecarie e catastali ovvero dallo svolgimento di attività di consulenza finanziaria: si tratterebbe, infatti, di attività connesse a quella tipicamente svolta dagli iscritti all’Albo degli avvocati – in quanto collegate al medesimo “bagaglio” di conoscenze e competenze – a nulla rilevando che le stesse possano essere espletate anche da soggetti non in possesso del titolo abilitante all’esercizio della professione forense (Cass. n. 2910/1999 e 8835/2011). In relazione al caso di specie, invece, non era stato dimostrato che, nello svolgimento dell’incarico di amministratore di una società di capitali operante nel settore industriale, l’avvocato avesse dovuto attingere alle competenze e alle cognizioni tecniche possedute in virtù dell’iscrizione all’Albo ed ordinariamente utilizzate nello svolgimento della propria professione.
La Suprema Corte– ritenendo corretto l’operato del giudice di secondo grado – conferma, dunque, la non fondatezza della pretesa contributiva della Cassa di categoria e afferma che, non essendo ravvisabile alcuna connessione tra le conoscenze tipiche del professionista e l’attività svolta come membro del Consiglio di Amministrazione di società di una capitali nel settore industria, i redditi derivanti da quest’ultima attività non possono essere qualificati come redditi professionali e non possono, quindi, essere soggetti a contribuzione previdenziale a favore della Cassa forense, né con riguardo al contributo soggettivo, né con riferimento al contributo integrativo, ex artt. 10 e 11 della L. 576/1980.