Detrazione IVA sugli acquisti intracomunitari

| 20/03/2013

Con la sentenza n. 6925 di oggi, la Corte di Cassazione, giusto orientamento comunitario di cui agli artt. 45 e 47 del DL n. 331/1993, ha affermato che l’IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari è detraibile anche se l’annotazione dell’operazione nei registri IVA è stata omessa. Ciò che conta, ai fini del recupero dell’imposta, è che quest’ultima sia stata versata dall’operatore nazionale. Anche se la Cassazione non lo precisa, ai fini della detrazione resta sempre indispensabile il possesso di una fattura regolare, posto che, soltanto in via d’eccezione, l’art. 181 della Direttiva n. 2006/112/CE consente agli Stati membri di autorizzare l’esercizio della detrazione dell’IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari anche quando il documento in possesso del cliente non sia redatto in conformità alle disposizioni che ne disciplinano il contenuto.
Nel caso di specie, dato che è stato omesso non solo l’obbligo formale (registrazione dell’acquisto), ma anche quello sostanziale (versamento dell’imposta), la Suprema Corte ha confermato la decisione resa nei primi due gradi di giudizio, vale a dire l’indetraibilità.
Passando ad esaminare la normativa di riferimento, rispetto alla disciplina vigente fino a tutto il 2012, l’art. 47, comma 1 del DL n. 331/1993 prevedeva che le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previa integrazione ai sensi dell’art. 46, comma 1, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma entro 15 giorni dal ricevimento, tanto nel registro delle fatture emesse quanto, ai fini dell’esercizio della detrazione, nel registro degli acquisti.
A seguito della riformulazione operata dalla L. n. 228/2012, l’annotazione nel registro delle fatture emesse deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al mese precedente. Ai fini, invece, dell’annotazione nel registro degli acquisti non è più previsto un termine, sicché vale la regola generale di cui all’art. 25, comma 1 del Testo Unico Iva, in base alla quale le fatture passive vanno annotate anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitata la detrazione, ossia entro il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 19 dello stesso Testo.
Alla luce del descritto quadro normativo, i giudici di legittimità stabiliscono che, “ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione è necessario che l’imposta dovuta sia comunque versata, per effetto della preventiva iscrizione nel registro delle vendite (affinché, ndr) il contribuente possa […] detrarre l’IVA assolta sull’operazione intracomunitaria dall’ammontare dell’imposta relativa a tutte le operazioni effettuate nell’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’art. 19 d.P.R. 633/72”.
A fondamento di tale conclusione, viene richiamata la posizione espressa dalla Corte di Giustizia nel caso Ecotrade (cause riunite C-95/07 e C-96/07), nella parte in cui si afferma che “il principio di neutralità fiscale esige che la detrazione dell’IVA a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi”. Ne discende, secondo la Cassazione, la “necessità che vi sia comunque, a monte della detrazione, il pagamento dell’imposta dovuta […], sì che gli obblighi sostanziali di assunzione del debito IVA, imposti sia a livello comunitario che nazionale, vengano rispettati dal contribuente”.
Tale impostazione porta dunque a ritenere che, nel caso di specie, il diritto di detrazione non può essere riconosciuto siccome l’acquirente italiano non solo non ha adempiuto ai richiamati obblighi formali, ma non ha neppure provveduto al versamento dell’imposta. Allo stesso tempo, la pronuncia in commento evidenzia l’esigenza di un’interpretazione in chiave europea (anche) dell’art. 25 già citato, cui fa rinvio (esplicito fino a tutto il 2012 e implicito da quest’anno) il citato art. 47 del DL n. 331/1993, posto che la registrazione delle fatture passive quale adempimento propedeutico della detrazione si pone in contrasto con i princìpi sanciti nella sentenza Ecotrade, così come interpretati dai giudici di legittimità.