Detrazioni per la riqualificazione anche su fabbricati concessi in locazione

| 13/11/2019

Le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di cui all’art. 1 commi 344-349 della L. n. 296/2006 spettano, in base al disposto normativo, alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e ai soggetti, anche in forma associata, titolari o meno di reddito di impresa. In tale definizione rientrano necessariamente gli imprenditori individuali, le società di persone e le società di capitali.
Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate i titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione esclusivamente con riferimento ai fabbricati strumentali direttamente utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale. Infatti, nella risoluzione n. 303/2008 l’Agenzia ha negato la detrazione per gli immobili merce sostenendo che la stessa spetti esclusivamente ai soggetti che utilizzano gli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne facciano commercio.
Successivamente, con la risoluzione n. 340/2008, la stessa Agenzia ha chiarito che l’agevolazione non può riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell’attività esercitata, quali risultano essere i fabbricati locati in quanto rappresentanti l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali.
Tale rigida interpretazione è stata fin da subito disattesa dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Innanzitutto l’Associazione italiana dei dottori commercialisti, nella Norma di comportamento n. 184/2012, ha sostenuto la spettanza della detrazione indipendentemente dal tipo di attività svolta e, quindi, anche qualora le unità, di proprietà di un soggetto titolare di reddito d’impresa, siano destinate alla locazione. A questa sono seguite svariate sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (tra tutte C.T. Reg. Bologna 19 dicembre 2016 n. 3697/3/16 e C.T. Reg. Milano 10 giugno 2015 n. 2549/12/15) unanimi nel legittimare l’agevolazione per le spese riferite ai fabbricati locati.
Si è poi aggiunta la Corte di Cassazione la quale, con le sentenze gemelle nn. 19815 e 19816 del 23 luglio 2019, ha sancito che la detrazione spetta alle imprese, società comprese, per tutti gli immobili da queste posseduti, compresi quelli concessi in locazione a soggetti terzi.
Nello stesso solco si inserisce la sentenza n. 29162 di ieri, con la quale la Cassazione si è espressa sulla spettanza del beneficio per la sostituzione dei serramenti presso un immobile, di proprietà di una società di capitali, locato a terzi.
Nello specifico l’Ufficio, rifacendosi alla ris. n. 340/2008, aveva negato il beneficio perché gli immobili non potevano essere considerati strumentali in quanto affittati.
Al riguardo la Suprema Corte, analizzando il DM 19 febbraio 2007, attuativo dell’art. 1 comma 344 ss. della L. 296/2006, ha evidenziato come la detrazione spetti, tra gli altri, ai titolari di reddito d’impresa che sostengano spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico sugli edifici esistenti, anche rurali, di qualsiasi categoria catastale. Nel dettato normativo non vi è pertanto alcuna limitazione sulla destinazione dei fabbricati.
Di nuovo disattesa la rigida posizione dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate, formulando la propria interpretazione contenuta nella ris. n. 340/2008, ha espresso esclusivamente un proprio parere il quale, in base all’interpretazione della sentenza della Cassazione a Sezioni unite n. 23031/2007, non vincola né il destinatario né a maggior ragione il giudice. Nello specifico l’“interpretazione sistematica” fornita dall’Amministrazione finanziaria collide con il disposto normativo che consiste invece nell’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico, non ponendo alcuna limitazione né di tipo oggettivo, né di tipo soggettivo.
Infine il richiamo dell’Agenzia alle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 1 della L. 449/97, ora confluite nell’art. 16-bis del TUIR, quale ulteriore motivazione per la negazione delle agevolazioni, non è pertinente in quanto la citata norma fa esclusivo riferimento all’imposta sul reddito delle persone fisiche negando l’applicazione ai redditi d’impresa. Nella fattispecie concreta, invece, il beneficio fiscale non riguarda solamente i soggetti IRPEF, ma è diretto a tutte le categorie immobiliari e a tutti i soggetti.
Sulla base di tali considerazioni la sentenza conclude precisando che le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti spettano anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società) i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi.
A questo punto si auspica che l’Agenzia delle Entrate riformuli il proprio pensiero seguendo l’indirizzo fornito dalla più recente giurisprudenza in materia.