Dichiarazione fraudolenta mediante fatture false, non basta l’omissione
Dott. Alessio Pistone | 10/09/2013
La Cassazione, con la sentenza n. 36900 depositata ieri, ritorna sugli elementi distintivi della fattispecie di cui all’art. 2 DLgs. n. 74/2000 (“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”) rispetto a quella del successivo art. 3 (“Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”).
Per la sussistenza della prima è necessaria l’indicazione nella dichiarazione fiscale di “elementi passivi fittizi” al fine di evadere le imposte.
In particolare, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, per configurare l’utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti è sufficiente che le stesse siano inesistenti sotto il profilo oggettivo, con diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti; in altre parole, che la documentazione fraudolenta consegua ad operazioni non “realmente” verificatesi (secondo la definizione dell’avverbio che si ritrova all’art. 1, lett. a) del DLgs 74/2000).
La fattispecie di cui all’art. 3 rappresenta, invece, una frode contabile associata a un quid pluris artificioso che può consistere in una condotta, particolarmente insidiosa (Cass. 2292/2013), non prefissata ma, comunque, diversa dall’uso di fatture o altri documenti falsi (perché riconducibili al reato di cui all’art. 2), caratterizzata dall’idoneità a indurre in errore e a impedire il corretto accertamento della realtà contabile del contribuente. Quid pluris che, per la sentenza in esame, non può essere integrato da un mero comportamento omissivo.
Nel caso giunto all’attenzione della Corte si contestava all’amministratore di una srl il reato di cui all’art. 2 per avere corrisposto a un dipendente, a titolo di retribuzione per prestazioni lavorative effettivamente realizzate, una somma inferiore a quanto documentalmente attestato in dichiarazione.
Nei gradi di merito, i Giudici avevano ritenuto, pur a fronte di un effettivo rapporto lavorativo, che la differenza tra l’importo indicato in busta paga e quello, inferiore, effettivamente corrisposto, integrasse la nozione di “elementi passivi fittizi” con riduzione della base imponibile e conseguente evasione dell’imposta.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’imputato, annullando con rinvio l’impugnata sentenza di condanna, sul rilievo dell’acclarata effettività della prestazione di lavoro. Il che, se mai, ricondurrebbe la condotta, ad avviso dei giudici di legittimità, al profilo dell’art. 3. Tuttavia, i giudici di merito non avevano, in alcun modo, individuato, nel caso di specie, raggiri e mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento della falsa rappresentazione scaturente dalle buste paga e riportata in dichiarazione.
Per la Cassazione, non può, infatti, il mero comportamento omissivo integrare lo strumento fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento.
La decisione si pone in linea con altra precedente (Cass. n. 8962/2011) per la quale, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 3 del DLgs n. 74/2000, non è sufficiente ad integrare il mezzo fraudolento la mera condotta omissiva della mancata comunicazione delle operazioni mediante il cd. modello “INTRASTAT”.
Si è ritenuto (Cass. n. 1200/2011), invece, integrare detta fattispecie la condotta dell’imputato che, dopo aver costituito una società in accomandita semplice unitamente ad un correo, aveva conferito a quest’ultima un ramo di azienda della ditta di cui era titolare del valore di duemila euro, avente però ad oggetto lavori relativi ad un contratto di appalto di oltre nove milioni di euro, di cui più di sei milioni spettanti alla ditta individuale, omettendo di indicare nella dichiarazione fiscale quest’ultima somma nonché il reddito di oltre tre milioni di euro, pari alla differenza tra costi e ricavi, e provvedendo a sciogliere la società dopo soli otto mesi dalla sua costituzione.