Dichiarazione IVA 2013 a credito
Dott. Alessio Pistone | 21/02/2013
Con la sentenza n. 4157, depositata ieri, la Cortedi Cassazione ritorna sulla questione della spettanza del rimborso del credito IVA in assenza di operazioni attive effettuate dalla società istante. La fattispecie riguarda una società di persone che ha presentato, per l’anno 1999, un’istanza di rimborso del credito IVA, ai sensi dell’art. 30 del DPR n. 633/72, maturato in relazione alla ristrutturazione di un immobile che avrebbe dovuto essere adibito ad attività turistico-alberghiera ma che, per ragioni di convenienza imprenditoriale, la società non ha mai posto in essere, e conseguentemente si è trasformata in società semplice (fattispecie che ha considerato assimilata alla cessazione dell’attività quale requisito per la richiesta del rimborso del credito IVA).
L’istanza di rimborso è stata rigettata dall’Agenzia delle Entrate, così come la Commissione di primo grado ha respinto il ricorso presentato dalla società avverso il diniego dei rimborso stesso.
Al contrario, la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello del contribuente, sulla scorta dell’indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 29 febbraio 1996 n. 110/94), secondo cui, per la qualità di soggetto passivo IVA, è sufficiente l’intenzione di svolgere un’attività economica che comporti, anche in via potenziale, l’effettuazione di operazioni imponibili, anche se successive considerazioni portano ad una diversa decisione (mancato avvio operativo dell’attività imprenditoriale), nel qual caso resta fermo il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte (e conseguentemente del rimborso della stessa).
La Cassazione, a seguito dell’appello dell’Amministrazione finanziaria, “cassa” la sentenza dei giudici regionali, ai quali rimette il riesame della questione, adducendo una serie di motivazioni.
In primo luogo, il riferimento alla citata sentenza della Corte UE non è attinente, poiché, nella norma comunitaria, si richiede, quale presupposto per l’esercizio della detrazione, la dimostrazione della volontà effettiva di esercitare un’attività d’impresa quale collegamento con gli acquisti strumentali alla futura attività, che nel caso di specie non risulta dimostrata.
In secondo luogo, secondo i giudici della Suprema Corte, la Commissioneregionale non ha dato il giusto risalto alle circostanze, il cui onere della prova è a carico del contribuente, a seguito delle quali la società non ha posto in essere la successiva attività d’impresa a seguito della ristrutturazione dell’immobile.
Il terzo motivo, invece, attiene alla delicata questione della sussistenza del requisito dell’inerenza quale presupposto per la detrazione dell’imposta. In particolare, secondo la sentenza in commento, è censurabile la sentenza della Commissione regionale nella parte in cui equipara le operazioni passive a quelle attive, ritenendo sufficiente lo status di società commerciale (ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 633/72), quale requisito per l’esercizio del diritto alla detrazione, il quale invece, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 633/72 (come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione), richiede l’accertamento che gli acquisti siano stati effettuati nell’esercizio dell’impresa, ossia in stretta connessione con le finalità imprenditoriali.
In altre parole, mentre sul versante delle operazioni attive è sufficiente lo status di società commerciale ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72 per qualificare le operazioni attive rilevanti ai fini IVA, per la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti è necessario invece sempre verificare l’inerenza degli acquisti stessi all’attività d’impresa, con la conseguenza che, in assenza di un concreto esercizio dell’attività predetta, il diritto alla detrazione è precluso. Come si legge nella sentenza, per la detrazione serve un quid pluris rispetto alla mera qualità di imprenditore, e cioè l’inerenza o la strumentalità del bene acquisito rispetto all’attività esercitata.
In tale ambito, precisa la Cassazione, mentre, come già detto, per le operazioni attive è sufficiente la qualità d’impresa, per il diritto alla detrazione costituisce un elemento puramente indiziario l’esistenza della società, in quanto è necessario comprovare un’effettiva e concreta attività d’impresa, al fine di rendere compatibili con l’oggetto sociale le voci di spesa sostenute (ristrutturazione dell’immobile per lo svolgimento di un’attività di locazione turistico-alberghiera).