Dichiarazione IVA 2013 per gli esportatori abituali
Dott. Alessio Pistone | 01/03/2013
Il plafond di un esportatore abituale può essere “speso” per l’acquisto senza imposta di beni e servizi in genere, con esclusione degli immobili (anche in leasing), e dei beni e servizi con IVA indetraibile, in quanto la disciplina dell’esportatore abituale non costituisce un vantaggio fiscale, bensì di carattere finanziario, finalizzato ad evitare che il soggetto passivo possa accumulare ingenti crediti IVA. Secondo quanto stabilito dalla C.M. n. 73/1984, per il momento di utilizzo del plafond si deve tener conto delle seguenti regole:
– per gli acquisti di beni e servizi “interni” (da fornitore soggetto IVA nazionale e rilevanti territorialmente in Italia), assume rilievo il momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72;
– per le importazioni di beni, invece, è necessario fare riferimento al momento di accettazione della dichiarazione doganale di importazione.
Tali regole sono state confermate anche nelle istruzioni alla dichiarazione IVA 2013 (quadro VC) in cui si legge che “…per quanto concerne il momento di utilizzazione del plafond non si deve tenere conto delle registrazioni delle fatture di acquisto o delle bollette doganali di importazione, bensì del momento di effettuazione dell’operazione degli acquisti stessi ai sensi dell’art. 6”, quindi a prescindere alla data di registrazione dei documenti nei registri IVA. Per gli acquisti di beni “interni”, si deve aver riguardo alla data di consegna o spedizione dei beni ovvero, se antecedente, alla data del pagamento del corrispettivo o alla data di emissione della fattura. Per le prestazioni di servizi, invece, rileva la data del pagamento del corrispettivo ovvero, se antecedente, la data di emissione della fattura. Nell’ambito delle direttive fornite per i controlli da parte dell’Agenzia delle Dogane, si rinvia in linea generale al contenuto della C.M. n. 73/1984, anche se nella descrizione dettagliata delle singole fattispecie, l’Agenzia delle Dogane precisa solamente che per gli acquisti di beni nazionali rileva il momento della consegna o spedizione (senza alcuna indicazione in caso eventuali acconti pagati anticipatamente), mentre per le prestazioni di servizi si ha riguardo al pagamento dei corrispettivi. Sulla scorta di tali indicazioni, alcuni verificatori ritengono che per gli acquisti di beni interni, ai fini dell’individuazione del momento di spendita del plafond, si debba aver riguardo esclusivamente al momento della consegna o spedizione, a nulla rilevando l’eventuale pagamento di acconti anticipati rispetto alla predetta consegna o spedizione.
Tale impostazione é però erronea, poiché la stessa Amministrazione finanziaria, nella C.M. n. 73/1984, cui l’Agenzia delle Dogane rinvia, fa riferimento al momento di effettuazione di cui all’art. 6 del DPR 633/72, e quindi a tutte le fattispecie ivi indicate, dovendosi quindi considerare meramente esemplificativa l’indicazione contenuta nel documento dell’Agenzia delle Dogane, in cui si fa riferimento solamente alla regola generale della consegna o spedizione.