Dichiarazione IVA 2013 per gli esportatori abituali

| 01/02/2013

Nel modello IVA 2013 per l’anno 2012, come di consueto, devono essere indicate le operazioni non imponibili che concorrono alla formazione dello status di esportatore abituale, il cui importo può essere successivamente utilizzato per acquisti di beni e servizi senza applicazione dell’IVA.
Il rigo deputato ad accogliere le predette operazioni è, come lo scorso anno, il VE30, il cui totale da indicare nel campo 1 (in cui affluiscono le operazioni registrate nell’anno 2012), comprende anche le seguenti operazioni:
– nel campo 2 deve essere indicato l’ammontare complessivo delle esportazioni di beni, di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) e b) del DPR 633/72 (trattasi delle esportazioni dirette” con trasporto o spedizione fuori dalla UE a cura o a nome del cedente, di quelle “triangolari”, nonché di quelle a cura del cessionario non residente che si impegna ad esportare i beni fuori dalla UE entro sei mesi dalla consegna nel territorio dello Stato). Le istruzioni al modello IVA precisano correttamente che in tale colonna devono essere indicate anche le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori dalla UE (art. 50-bis, comma 4, lett. g) del DL 331/93), in quanto trattasi di vere e proprie esportazioni, con la particolarità che i beni stessi sono stati previamente immessi in un deposito IVA, ragion per cui la fattispecie è disciplinata dall’art. 50-bis del DL 331/93, quale norma contenente la disciplina del deposito IVA;
– nel campo 3 deve essere indicato l’ammontare delle cessioni intracomunitarie di beni, al netto di eventuali note di variazione. Si ritiene che, nonostante le istruzioni non lo affermino in maniera esplicita (come invece avviene per le esportazioni), nel campo in questione debbano indicarsi anche le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato UE, di cui all’art. 50-bis, comma 4, lett. f) del DL 331/93, in quanto operazioni rilevanti per la formazione dello status di esportatore abituale;
– nel campo 4, infine, devono essere indicate le cessioni di beni effettuate verso operatori sammarinesi, di cui all’art. 71 del DPR 633/72, in quanto operazioni assimilate alle esportazioni di cui all’art. 8.
Poiché le specifiche da indicare nel campo 2, 3 e 4 non comprendono tutte le operazioni rilevanti ai fini della costituzione dello status di esportatore abituale, nel campo 1 devono essere indicate altresì le seguenti cessioni di beni e prestazioni di servizi (indicando le fattispecie più rilevanti):
– operazioni assimilate alle esportazioni, di cui all’art. 8-bis del DPR 633/72 (purché rientrino nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa);
servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, non imponibili ai sensi dell’art. 9 del DPR 633/72 (purché anch’essi rientrino nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa);
– cessioni di beni eseguite mediante trasporto o consegna nel territorio della Città del Vaticano, di cui all’art. 71 del DPR 633/72;
– cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nell’art. 72 del DPR 633/72, tra le quali si ricordano principalmente quelle effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, nonché quelle effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri e degli altri organismi indicati.
Al contrario, non devono essere indicate nel rigo VE30 le altre operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione dello status di esportatore abituale, il cui importo deve essere allocato nei seguenti e successivi righi:
VE31, per quanto riguarda le cessioni non imponibili effettuate nei confronti dell’esportatore abituale, di cui all’art. 8, lett. c) del DPR 633/72, in quanto trattasi di operazioni interne;
VE32, destinato ad accogliere, quale rigo residuale, le altre operazioni non imponibili, tra cui si segnalano le cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti extra-UE, da trasportarsi nei bagagli personali, di cui all’art. 38-quater del DPR 633/72.