Dichiarazione IVA 2013
Dott. Alessio Pistone | 28/02/2013
Ai fini della configurabilità della fattispecie di omesso versamento dell’IVA, ex art. 10-ter del DLgs. 74/2000, l’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale non è quella eventualmente indicata nel rigo VL 33 (IVA a debito del modello IVA 2009), ma quella che si considera dovuta sulla base dell’intera dichiarazione annuale. La precisazione è fornita dalla Corte di Cassazione nella sentenza 25 febbraio 2013 n. 9049.
Ai sensi dell’art. 10-ter del DLgs. 74/2000, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi l’IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
Secondo la prevalente ricostruzione interpretativa, presupposto indispensabile affinché l’omissione in questione possa acquisire rilevanza penale è che il soggetto attivo abbia presentato la dichiarazione annuale ai fini IVA, sulla cui base questi risulti debitore di somme successivamente non versate. Tale soluzione si fonda su ragioni letterali e sistematiche. Infatti, quanto al primo profilo, come evidenziato, la fattispecie fa riferimento al mancato versamento dell’IVA “dovuta in base alla dichiarazione annuale”; quanto al secondo aspetto, invece, occorre osservare come l’omessa presentazione della dichiarazione IVA sia già prevista e sanzionata dall’art. 5 del DLgs. 74/2000, e, quindi, una differente valutazione rischierebbe un’inammissibile sovrapposizione tra fattispecie.
L’interpretazione sopra esposta ha trovato conferma anche nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 15 ottobre 2012 n. 40361 e Cass. 16 febbraio 2010 n. 6293).
l’esistenza del presupposto in questione, inoltre, è necessario che la dichiarazione IVA sia presentata in modo valido, altrimenti rischiandosi l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 5 del DLgs. 74/2000 e non di quella in esame.
Si ritengono, quindi, rilevanti le precisazioni fornite dal secondo comma dell’art. 5 del DLgs. 74/2000, ai sensi del quale non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta. Ne conseguirebbe, infatti, che: se la dichiarazione IVA è presentata entro il termine di 90 giorni dalla scadenza, sarà possibile configurare il reato di cui all’art. 10-ter, ma non quello di cui all’art. 5; può reputarsi validamente presentata, e, quindi, soggetta alla fattispecie in esame, la dichiarazione IVA non sottoscritta. Potrebbe, inoltre, ravvisarsi omessa dichiarazione anche nel caso di tempestiva presentazione di un documento del tutto incompleto.
Ad ogni modo, nel caso esaminato nella sentenza della Suprema Corte dalla quale si è partiti per il presente commento, il legale rappresentate di una società poneva in essere il presupposto dell’invio della dichiarazione IVA 2009 (relativa al periodo d’imposta 2008), lacunosa, ma non del tutto incompleta. Rispetto ad essa, in particolare, a fronte di un indicato credito d’imposta, le procedure automatizzate ex art. 54-bis del DPR 633/72 rilevavano un debito IVA, non onorato entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, di importo poco superiore alla soglia di rilevanza penale. Il GIP, quindi, disponeva il sequestro preventivo (in funzione della successiva confisca) di beni di pari importo. Il Tribunale del Riesame annullava il provvedimento perché dalla dichiarazione non emergeva alcun debito IVA, successivamente non pagato, ma solo un credito d’imposta, con conseguente impossibilità di ravvisare il “fumus” del reato necessario ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare.
Contro tale provvedimento ricorreva per Cassazione il Pubblico Ministero, sottolineando come l’imposta dovuta da considerare ai fini della fattispecie non sia quella, nel caso di specie non indicata, presente nel rigo VL 33 (VL 32 nel nuovo modello), ma quella che deriva dai dati che supportano gli importi dichiarati e che sono soggetti alla “liquidazione d’imposta dovuta” effettuata dall’Amministrazione finanziaria attraverso le procedure automatizzate di cui all’art. 54-bis del DPR 633/72.
La Cassazione ritiene condivisibile il principio interpretativo proposto dal Pubblico Ministero ed errata la soluzione adottata dal Tribunale del Riesame, che faceva discendere l’assenza del “fumus” del reato dalla mancata compilazione in dichiarazione della voce relativa all’IVA dovuta (rigo VL 33). È evidente – rilevano, infatti, i giudici di legittimità – che per il sistema tributario l’imposta dovuta ai sensi della dichiarazione IVA non è quella indicata al rigo VL 33, ma quella che si considera dovuta sulla base dell’intera dichiarazione annuale (che, peraltro, dovrebbe risultare dal rigo VL 38/Totale IVA dovuta). L’ordinanza del Tribunale del Riesame viene, quindi, annullata con rinvio al competente Tribunale, affinché provveda ad un nuovo esame sulla base del principio enunciato.