Diritto societario: L'amministratore di fatto

| 30/11/2012

Ai fini della configurazione di un amministratore di fatto non è necessario l’esercizio di tutti i poteri gestionali, bastando l’esplicazione di una parte apprezzabile di essi, in modo non episodico o occasionale; d’altra parte, alcuni tra i poteri propri dell’amministratore di diritto non potrebbero, per definizione, essere esercitati dall’amministratore di fatto, proprio in ragione del difetto di formale investitura (ad esempio, convocazione e partecipazione all’assemblea o approvazione del progetto di bilancio). La precisazione è stata fornita dalla Corte d’Appello di Milano nella sentenza del 30 novembre 2012 n° 3853. Il curatore del fallimento di una srl conveniva in giudizio l’amministratore unico della società e due amministratori di fatto per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni cagionati da alcuni atti di mala gestio. Il Tribunale di Monza accoglieva la domanda e condannava i convenuti in solido tra loro. Avverso la sentenza proponevano appello sia un amministratore di fatto, contestando la configurabilità di tale posizione, sia l’amministratore di diritto, eccependo la concreta impossibilità di influire sull’attività gestoria degli amministratori di fatto, con esenzione da responsabilità, poiché, in esito alla riforma del diritto societario, le azioni di responsabilità potrebbero esercitarsi solo nei confronti di coloro che “in concreto” guidano la società. I giudici di secondo grado respingono entrambi gli appelli.
Quanto al primo, si evidenzia come l’amministrazione di fatto emergesse da una serie di attività del soggetto in questione, che: intratteneva rapporti con la clientela, assegnando ordini di forniture, incassando pagamenti e sollecitando insoluti; consentiva, nel periodo in cui la società non disponeva di un proprio conto corrente, l’utilizzo di un suo conto personale; si vedeva attribuito, dopo l’apertura di un conto corrente societario, il potere di firma anche disgiunta; rilasciava prestiti, solo parzialmente restituiti, in favore della società; costituiva, poco prima del fallimento della srl, altra società operante nel medesimo settore della prima, avente gli stessi locali, la medesima utenza telefonica e gli stessi dipendenti. Rispetto a tali elementi, le critiche mosse dall’appellante si basavano: sull’esistenza di un contratto di collaborazione con la società (peraltro di breve durata) cui ricondurre le attività espletate; sulla configurabilità, rispetto ai finanziamenti, della sola figura del finanziatore esterno o al massimo di socio di fatto; sulla assenza di attività gestionali rilevanti, come l’approvazione del progetto di bilancio e le partecipazioni alle assemblee.
A fronte di tutto ciò, la sentenza in commento osserva come sia ritenuto amministratore di fatto colui che eserciti funzioni di amministrazione in una società ovvero colui che prenda decisioni e compia atti di gestione, vale a dire idonei a condizionare le scelte operative della società, trattando direttamente con i terzi e per conto della stessa, senza essere stato investito da una deliberazione, giuridicamente esistente, sulla base della legge o dello statuto. L’amministratore di fatto è, quindi, equiparato a quello di diritto sul piano degli obblighi – e delle conseguenti responsabilità, sia civili che penali – assunti con l’esercizio dell’attività amministrativa. Elementi sintomatici dell’amministrazione di fatto sono ravvisabili nell’inserimento nell’organizzazione, produzione e/o commercializzazione di beni o servizi, nei rapporti di lavoro con i dipendenti, nei rapporti materiali e negoziali con finanziatori, fornitori e clienti. Inoltre, i caratteri della “significatività” e della “continuità” – ravvisati dal Legislatore penale, nell’ambito dell’art. 2639 c.c., in relazione ai reati societari, ma ritenuti applicabili anche al di fuori di tale contesto – non implicano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri dell’organo di gestione, essendo sufficiente l’esplicazione di una parte apprezzabile di essi, svolta in modo non episodico od occasionale.
È evidente, di contro, come alcuni poteri propri dell’amministratore di diritto non potrebbero, per definizione, essere esercitati dall’amministratore di fatto, proprio in ragione del difetto di formale investitura (ad esempio, convocazione e partecipazione all’assemblea o approvazione del progetto di bilancio). Anche le ulteriori critiche sono reputate irrilevanti, limitandosi a contestare singoli elementi, che, invece, nella loro valutazione complessiva, confermano la correttezza della decisione di primo grado. Quanto all’appello dell’amministratore di diritto, si evidenzia come, anche in esito alla riforma del diritto societario, le norme disciplinanti l’attività degli amministratori di società di capitali e le connesse azioni di responsabilità siano applicabili innanzitutto ai soggetti immessi nelle relative funzioni nelle forme stabilite dalla legge, dal momento che l’accettazione della carica implica necessariamente l’assunzione delle connesse responsabilità. E, quindi, l’amministratore di diritto che si vede estromesso dalle prerogative che gli competono non può, solo per questo, invocare l’esenzione da responsabilità. Egli, invece, deve reagire opportunamente, altrimenti incorrendo in un’omissione che lo espone ad azioni di responsabilità.