Disciplina ad hoc per le nuove società sportive dilettantistiche lucrative
Dott. Alessio Pistone | 10/01/2018
La legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) contiene alcune misure agevolative destinate a far crescere ulteriormente l’ambito sportivo dilettantistico.
In primis, è confermata la norma (comma 353) che permette di svolgere attività sportiva dilettantistica anche tramite una delle “forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile”.
A pena di nullità, gli statuti devono prevedere: dicitura di “società sportiva dilettantistica lucrativa” (SSD lucrativa), da inserire nella denominazione o ragione sociale; per oggetto sociale, lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche; divieto per gli amministratori di ricoprire la stessa carica in altri enti sportivi affiliati alla stessa federazione sportiva o disciplina associata o ente di promozione sportiva della stessa disciplina; presenza obbligatoria, presso le strutture sportive, di un “direttore tecnico” in possesso di titoli di studio tipici per il mondo sportivo (diploma ISEF, laurea magistrale in Scienze motorie, ecc.), ma ciò soltanto in occasione dell’apertura al pubblico che vi accede con pagamento di corrispettivi specifici.
In favore delle stesse società il comma 355 stabilisce la riduzione dell’IRES alla metà a condizione che le società siano riconosciute dal CONI.
Peraltro, la stessa norma permetterebbe di chiarire anche un aspetto critico, ossia quello relativo al fatto che il libro V del codice civile contiene anche le società di persone. Tale ampia lettura apparirebbe un po’ “eccessiva”, soprattutto per il fatto che l’aspetto sociale dell’attività sportiva dilettantistica si scontra con lo scopo assolutamente lucrativo e personale di snc e/o sas.
Ciò detto, la norma in questione, riducendo alla metà l’IRES, parrebbe circoscrivere l’apertura suddetta alle figure giuridiche soggette a tale imposta, e quindi escludendo le società di persone. Questa interpretazione parrebbe confermata dal fatto che il comma 357 ha introdotto il n. 123-quater nella Tabella parte III del DPR 633/72. In altri termini, i servizi sportivi resi dalle SSD lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi praticherà sport, sia in via occasionale che continuativa, in impianti sportivi di proprietà delle predette società saranno assoggettati a IVA al 10%.
Sembrerebbe alquanto strano che il legislatore, pur nell’apparente ampia apertura alle forme giuridiche di cui al libro quinto del codice civile, disponga le misure fiscali citando sempre e soltanto le SSD lucrative; ciò, quindi, depone ulteriormente per le sole SSD lucrative.
Infatti, se si ipotizzasse l’apertura alle società di persone, la previsione dell’IVA al 10%, letta testualmente, aprirebbe un vuoto normativo relativamente ai servizi in questione resi da tali società.
Altra agevolazione interessante è quella prevista al comma 352, con cui viene riconosciuto un contributo (anche) a favore delle società calcistiche appartenenti alla Lega nazionale dilettanti che eseguono interventi di ristrutturazione degli impianti di proprietà o condotti in concessione.
Tale contributo assumerà la forma di credito d’imposta e sarà pari al 12% dell’ammontare della spesa sostenuta e – comunque – non superiore a 25.000 euro. Si tratta di risorse che vengono ripartite in base all’art. 22, comma 1 del DLgs. 9/2008 per lo sviluppo dei settori giovanili delle società sportive appartenenti alla FGCI. L’introduzione del comma 3-bis nel citato art. 22 permetterà di utilizzare le somme ripartite entro il terzo periodo di imposta successivo all’attribuzione delle citate somme.
Assolutamente rilevante è la previsione operata dal comma 359 nei confronti dei compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi. Mentre quelli percepiti da ASD e SSD (con riconoscimento CONI) restano nell’alveo dei “redditi diversi” ex art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, quelli corrisposti da SSD lucrative saranno invece inquadrati tra i “redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” ex art. 50 del TUIR.
Inoltre, tali ultimi collaboratori saranno iscritti nel fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo tenuto dall’INPS “ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti” e per i primi cinque anni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2018 i contributi saranno calcolati sul 50% dei compensi percepiti dal collaboratore.
Si tratta di una norma quasi “epocale”. Infatti, è convinzione di chi scrive che tutto il mondo lavorativo che ruota attorno allo sport dilettantistico meritasse un’attenzione particolare dal punto di vista previdenziale, visto che tali soggetti percepiscono compensi per attività sportiva dilettantistica al di sotto del limite della non imponibilità (7.500 euro, ora divenuti 10.000 con la legge in commento), il tutto senza alcuna copertura pensionistica, col risultato di veri e propri vuoti contributivi per intere schiere di giovani. Con la norma in questione, si inizia un nuovo e positivo percorso.