Disciplina degli "sconti merce"

| 04/09/2012

Nella prassi commerciale, al raggiungimento di volumi prestabiliti di acquisti viene riconosciuto al cliente uno sconto in natura, costituito dalla cessione gratuita di beni anche di natura diversa da quelli che hanno formato oggetto della cessione principale.
Ai fini IVA, i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono sono esclusi dalla base imponibile alla duplice condizione, stabilita dall’art. 15, comma 1, n. 2), del DPR n. 633/1972, che la cessione sia prevista dalle originarie condizioni contrattuali e che non riguardi beni soggetti ad aliquota più elevata rispetto a quella dei beni alla cui vendita sono collegati. Ancorché esclusi dalla base di commisurazione dell’imposta, in fattura deve essere indicato il loro valore normale ex art. 21, comma 2, lett. d), del DPR n. 633/1972.
In via generale, l’IVA assolta sull’acquisto dei beni in esame è detraibile, siccome gli stessi sono utilizzati nell’attività dell’impresa che dà luogo alla produzione di operazioni imponibili.
Può, tuttavia, accadere che l’Ufficio contesti l’avvenuta detrazione dell’imposta, ritenendo che l’operazione commerciale posta in essere sia stata erroneamente qualificata come sconto merce quando, invece, la medesima è riconducibile alle operazioni a premio.
Per queste ultime, infatti, l’art. 19, comma 2, del DPR n. 633/1972 prevede l’indetraibilità per i premi (ma non anche per gli altri beni o servizi funzionali allo svolgimento dell’iniziativa). La tassazione si verifica, pertanto, attraverso il divieto di detrazione, tant’è che l’art. 2, comma 3, lett. m), del DPR n. 633/1972, in attuazione del principio che vieta la doppia imposizione dello stesso bene o servizio, esclude i premi dalle cessioni rilevanti ai fini IVA.
Il disconoscimento della detrazione troverebbe giustificazione nella nozione, invero assai ampia, di “operazione a premio”, contenuta nell’art. 3, comma 1, del DPR n. 430/2001; segnatamente, nella parte in cui vengono richiamate le manifestazioni pubblicitarie che prevedono “le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione”.
La contestazione mossa dai verificatori può, pertanto, riferirsi ai premi diretti ai rivenditori e agli agenti che abbiano raggiunto un determinato quantitativo di beni venduti, posto che la relativa offerta è caratterizzata da un fine promozionale.
È dato tuttavia osservare che, a livello civilistico, la natura giuridica delle manifestazioni a premio è riconducibile all’istituto della promessa al pubblico, disciplinata dall’art. 1989 c.c. quale negozio unilaterale non recettizio che vincola il promittente non appena la sua volontà sia resa pubblica. Tale configurazione è confermata dall’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 430/2001, secondo cui, per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari, si applicano le disposizioni degli artt. 1989, 1990 e 1991 c.c.
Ne consegue che, nelle manifestazioni a premio, l’impegno del promittente prescinde da qualsiasi pattuizione o accettazione da parte dei potenziali beneficiari; per contro, nelle operazioni commerciali volte al riconoscimento di un premio sotto forma di sconto merce, la natura di negozio unilaterale resta, di per sé, preclusa dalla previsione contrattuale (originaria o sopravvenuta).
Questa conclusione è stata confermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 8325/2012), ravvisando la “portata contrattuale”, anziché unilaterale, delle lettere con le quali il contribuente ha promesso l’erogazione di premi in natura al raggiungimento di determinati volumi di vendite. La promessa in esame è stata intesa come clausola accessoria al contratto stipulato con la rete commerciale, costituendo un’obbligazione generica “di dare” che, in quanto dipendente da quella principale, è imponibile e, quindi, legittima l’esercizio della detrazione.