Disciplina fiscale delle sponsorizzazioni di restauri di beni culturali

| 26/06/2013

Con l’approfondimento n. 6/2013 di Assonime ci si sofferma sul trattamento, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, delle spese di sponsorizzazione, con particolare riferimento a quelle dirette al restauro dei beni culturali.
In via preliminare, il documento ritorna sulla questione della classificazione delle spese in oggetto tra quelle di pubblicità ovvero di rappresentanza.
Secondo il consolidato orientamento del Ministero delle Finanze (R.M. 5 novembre 1974 n. 2/1016 e 17 giugno 1992 n. 9/204), le spese di sponsorizzazione sono riconducibili nell’ambito di quelle di pubblicità, in quanto caratterizzate dall’esistenza di un rapporto sinallagmatico in base al quale lo sponsor si obbliga ad una prestazione in denaro o in natura e il soggetto sponsorizzato (sponsee) si obbliga a pubblicizzare e propagandare il prodotto, i servizi, il marchio e l’attività svolta dallo sponsor.
In senso contrario si è espressa l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 3433, depositata il 5 marzo 2012 (che, però, si riferisce a una vicenda occorsa prima della riforma attuata dalla L. 244/2007 e si fonda, quindi, sulla normativa pro tempore vigente): in particolare, ad avviso della Suprema Corte, costituiscono spese di rappresentanza quelle che contribuiscono ad accrescere prestigio e immagine dell’impresa e a potenziarne la possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese di pubblicità e propaganda quelle sostenute per iniziative tendenti prevalentemente, anche se non esclusivamente, a pubblicizzare prodotti, marchi e servizi.
Assonime propende per la riconduzione delle spese in esame tra quelle di pubblicità, atteso che, in base al DM 19 novembre 2008 (attuativo dell’art. 108 comma 2 del TUIR), si considerano di rappresentanza le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore. Considerato quindi il loro carattere gratuito, tra di esse non possono certo essere incluse le spese di sponsorizzazione, che traggono origine da prestazioni corrispettive: tali oneri vanno quindi considerati di pubblicità. A conferma di tale impostazione, si cita la circ. Agenzia Entrate 13 luglio 2009 n. 34 (§ 3.1), la quale, proprio prendendo le mosse dal citato DM, ha chiarito che le spese di pubblicità sono quelle sostenute in forza di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa va ricercata nell’obbligo della controparte di pubblicizzare/propagandare – a fronte della percezione di un corrispettivo – il marchio e/o il prodotto dell’impresa al fine di stimolarne la domanda.
Alle luce delle considerazioni sopra formulate, quindi, le spese di sponsorizzazione, per risultare deducibili come spese di pubblicità, devono:
– avere come scopo quello di reclamizzare un prodotto commerciale oppure il nome o il marchio dell’impresa;
– essere corrisposte a fronte di un obbligo sinallagmatico del soggetto beneficiario.
Venendo ora allo specifico tema delle sponsorizzazioni culturali realizzate attraverso pubblicazioni specializzate o attraverso il restauro di immobili di particolare interesse artistico o culturale, Assonime osserva come, alla luce del DM 19 dicembre 2012 (in vigore dal 27 marzo 2013), le stesse vadano necessariamente ricondotte tra quelle di pubblicità, dovendosi considerare superata ogni altra contraria interpretazione.
In particolare, tale provvedimento individua tre forme di sponsorizzazione:
– la sponsorizzazione “tecnica”, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l’intervento a cura e a spese dello sponsor delle prestazioni richieste;
– la sponsorizzazione “pura”, in cui lo sponsor si impegna unicamente a finanziare, anche mediante accollo, le obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell’appalto dovuti dall’Amministrazione;
– la sponsorizzazione “mista”, risultante dalla combinazione delle tipologie precedenti, in cui lo sponsor può, ad esempio, curare direttamente e fornire la sola progettazione, limitandosi ad erogare il finanziamento per le lavorazioni previste.
La controprestazione resa dallo sponsee, peraltro, deve rivestire le forme della promozione del nome, dell’immagine, del marchio, dell’attività, dei prodotti dello sponsor ed essere oggetto di un preciso obbligo giuridico gravante in capo al soggetto sponsorizzato. Ovviamente, risulta estranea a tale fattispecie l’ipotesi in cui il soggetto beneficiario delle somme corrisposte si limiti ad effettuare attività riconducibili ad un mero pubblico ringraziamento.