Disciplina IVA intracomunitaria dei tour operator
Dott. Alessio Pistone | 02/07/2013
Con una norma interpretativa dell’art. 74-ter, comma 3 del DPR n. 633/1972, l’art. 55 del DL n. 69/2013 (decreto “Fare”) dispone che “l’imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi (…) effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell’Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile”.
Si tratta di una previsione conforme all’art. 26, par. 4, della VI Direttiva CEE, “rifuso” nell’art. 310 della Direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui “gli importi dell’IVA imputati all’agenzia di viaggio da altri soggetti passivi per le operazioni (…) effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore non sono né detraibili né rimborsabili in alcuno Stato membro”, quindi a prescindere dal luogo di stabilimento dell’agenzia.
La Relazione tecnica allo schema del decreto indica che “la norma elimina i dubbi interpretativi in ordine alla spettanza o meno del rimborso per i tour operator esteri”.
Per comprenderne la portata, occorre rammentare che, sul piano interno, il citato art. 74-ter, comma 3 del DPR n. 633/1972 esclude, in via generalizzata, la detrazione dell’imposta relativa ai costi di cui al comma 2, vale a dire quelli “sostenuti [dall’agenzia] per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori”. Il divieto è giustificato dalla particolare modalità di determinazione dell’IVA dovuta sui “pacchetti turistici”, calcolata sottraendo dal corrispettivo dovuto all’agenzia i costi dalla stessa sostenuti per acquistare i beni e servizi destinati ai viaggiatori, al lordo della relativa imposta (c.d. metodo “base da base”).
La norma di interpretazione autentica ha inteso superare, in modo definitivo, la posizione originaria dell’Amministrazione finanziaria, contenuta nella R.M. 7 aprile 1999, n. 62, ancorché successivamente sovvertita dalla risoluzione 26 novembre 2004, n. 141.
La R.M. n. 62/1999 ha precisato che l’indetraibilità non opera nei confronti del tour operator estero che acquisti in Italia alcuni servizi di autonoleggio rientranti nel pacchetto turistico, in quanto escluso dal regime speciale per carenza del presupposto territoriale.
Secondo questa impostazione, il divieto di detrazione e, quindi, di rimborso non sarebbe applicabile siccome le operazioni riguardanti l’organizzazione dei pacchetti turistici, per essere assoggettate al regime speciale nel territorio nazionale, richiedono che l’agenzia sia stabilita in Italia (art. 26, par. 2 della VI Direttiva, ora art. 307 della Direttiva n. 2006/112/CE).
La risoluzione n. 141/2004, rivisitando il descritto orientamento, ha negato ad un tour operator svizzero il rimborso dell’IVA versata in Italia, chiesto ai sensi dell’art. 38-ter del DPR n. 633/1972. Il divieto è conforme all’art. 4 della XIII Direttiva CEE, in base al quale il soggetto passivo extra-UE, che acquisti beni/servizi in un Paese membro per le esigenze della propria impresa, ha diritto ad ottenere il rimborso dell’imposta addebitata dal proprio fornitore se e nella misura in cui la stessa sia detraibile nello Stato di residenza di quest’ultimo.
L’applicazione ultraterritoriale del regime agevolato, riconosciuta dal nuovo intervento di prassi, implica pertanto che l’imposta pagata all’interno della UE sui beni e servizi acquistati a diretto vantaggio del viaggiatore, siccome indetraibile ex art. 310 della Direttiva n. 2006/112/CE (corrispondente all’art. 74-ter, comma 3 del DPR n. 633/1972), non sia recuperabile né attraverso il rimborso “diretto”, né previa identificazione diretta o per mezzo del rappresentante fiscale.
La proposta di Direttiva comunitaria (COM 2002 64 def.), nel prevedere la revisione del regime speciale delle agenzie di viaggio, non ha introdotto modifiche sostanziali riguardanti le modalità di recupero dell’imposta. È stato soltanto sostituito il termine “viaggiatore” con “cliente”, al fine – secondo la Relazione della Commissione – “di evitare ogni confusione con la precedente applicazione del regime, più ristretta in quanto limitata ai servizi forniti al viaggiatore”.
Coerentemente alla legislazione comunitaria in materia, che resta tuttora attuale, la norma interpretativa fa riferimento ai “viaggiatori”. Per l’estensione applicativa auspicata in sede comunitaria occorre attendere la pronuncia della Corte di Giustizia, probabilmente favorevole alla luce delle conclusioni dell’Avvocato generale nella causa C-236/11, riferite proprio all’Italia.
Infine, la norma interpretativa di nuova istituzione, per chiudere definitivamente il pregresso, precisa, da un lato, che “sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati” e, dall’altro, che “non si dà luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell’amministrazione finanziaria”.