Distribuzione utili al 26% dal 1° luglio

| 01/05/2014

Con l’approvazione del DL 66/2014 (da convertire entro il 23 giugno), dal prossimo 1° luglio 2014 verrà introdotta la nuova aliquota del 26% che si applicherà alle ritenute e alle imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento considerato reddito di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria.
Relativamente ai dividendi e alle fattispecie assimilate, il decreto citato prevede:
– a livello di regola generale, la sostituzione della ritenute e dell’imposte sostitutiva del 20% (aliquota introdotta dal DL 138/2011) con il nuovo prelievo del 26%;
– quale deroga esplicita, il mantenimento dell’aliquota dell’1,375% per la ritenuta operata a titolo d’imposta sulle distribuzioni effettuate nei confronti di società di capitali comunitarie che non possono, in virtù dell’entità della partecipazione o del periodo di possesso della partecipazione nella società italiana, beneficiare dell’esenzione prevista dalla direttiva “madre-figlia”;
– la sostituzione dell’importo di 1/4 del prelievo italiano che è possibile richiedere a rimborso da parte dei soci non residenti con la nuova misura di 11/26.
Per i dividendi, le modifiche riguardano le sole partecipazioni “non qualificate”; per quelle “qualificate”, invece, il regime fiscale non subisce variazioni, essendo anche dopo la riforma improntato ad una tassazione parziale (40%, ovvero 49,72%) in sede di dichiarazione dei redditi.
Tuttavia, sempre con riferimento ai dividendi, fattispecie caratterizzata dal fatto che l’imposizione segue il principio di cassa, occorre prestare particolare attenzione alla decorrenza della norma: infatti, viene espressamente previsto che per i dividendi l’aliquota del 26% si applica a quelli percepiti dal 1° luglio 2014.
Ciò significa che, anche se la delibera di distribuzione è stata adottata nel 2013 o anche solo pochi giorni prima della data sopracitata, se la materiale percezione da parte del socio avviene da luglio 2014, essa sarà attratta al nuovo regime, con ritenuta al 26%.
Affinché sia possibile beneficiare della “vecchia” ritenuta del 20%, pertanto, sia la delibera, sia il materiale pagamento dei dividendi, devono avvenire entro il 30 giugno 2014.
Si osserva, inoltre, che la disposizione in esame non prevede un’indicazione specifica in merito al momento di “percezione” degli utili in natura. In questo caso, dovrebbe applicarsi il criterio previsto dall’art. 27 comma 2 del DPR 600/73, secondo il quale i soci o partecipanti, per conseguire il pagamento degli utili in natura, devono versare alla società l’importo corrispondente alla ritenuta stessa quale risulta dalla valutazione effettuata dalla società alla data di consegna o spedizione dei beni (se sono beni mobili) o alla data dell’atto (se immobili).
La data di consegna o spedizione, ovvero quella dell’atto, potrebbero quindi configurarsi quale momento di percezione del dividendo in natura.
Un altro dubbio che potrebbe sorgere è rappresentato dalla possibilità che una distribuzione di riserve di utili prima del 1° luglio 2014 possa essere considerata elusiva (o abusiva) da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In merito, si rileva che non vi sono disposizioni che potrebbero far considerare tale distribuzione indebita in via generale. Inoltre, effettuare un’operazione in applicazione di una norma in vigore prima che “scatti” una disposizione successiva non può essere considerato un aggiramento di norme esistenti, ma la mera applicazione dell’ordinario regime impositivo. Semplicemente, nel caso di specie, il contribuente si troverebbe a beneficiare delle condizioni in essere che sono più vantaggiose di quelle future.
Quanto sopra non esclude che le eventuali distribuzioni di riserve di utili effettuate in modo disinvolto per aggirare altre norme fiscali possano essere censurate dall’Amministrazione finanziaria. Ad esempio, in dottrina è stato ipotizzato il caso in cui subito dopo la percezione del dividendo tutti i soci decidono di sottoscrivere un aumento di capitale a pagamento: in tale circostanza, il comportamento fisiologico dovrebbe essere invece quello di effettuare un aumento gratuito di capitale, eventualmente affrancando il valore delle partecipazioni.
In giurisprudenza, invece, la C.T. Prov. Reggio Emilia 21 marzo 2006 n. 41 ha considerato elusiva la distribuzione di dividendi in palese difficoltà finanziaria volta esclusivamente a contrarre il patrimonio sociale permettendo alla controllante la svalutazione (all’epoca dei fatti ancora deducibile) della partecipazione.
In tale prospettiva, quindi, potrebbero essere considerate elusive dall’Agenzia delle Entrate le distribuzioni di riserve effettuate in condizioni inusuali da parte della società se finalizzate esclusivamente al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale da parte della medesima o dei soci.