E' corretta e deducibile per inerenza la causale in fattura "prestazioni generiche"
Dott. Alessio Pistone | 02/04/2013
La Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria, con la sentenza n. 33/5/13 di oggi, sancisce la deducibilità di un costo relativo ad una fattura recante la descrizione di una prestazione non dettagliata ed in assenza di un contratto scritto, a condizione che l’importo non sia di rilevante ammontare. La fatture, come noto, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lett. g) del DPR 633/1972 devono recare l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione sottostante. Tale prescrizione rilevate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto può assumere una certa importanza anche ai fini delle imposte dirette, atteso che sovente la fattura è l’unico documento probatorio dell’operazione in essa indicata. Per valutare, quindi, l’inerenza di un costo, spesso diviene determinante quanto riportato nella fattura, soprattutto se non esiste altra documentazione. In tale prospettiva, è fondamentale che le fatture rechino la precisa indicazione delle operazioni in oggetto, a maggior ragione se si tratta di prestazioni di servizi, che non presuppongono la creazione di altro materiale documentale probatorio. La dimostrazione dell’inerenza dei costi, del resto, è un onere del contribuente, come sancito ripetutamente dalla Cassazione, anche se recentemente sembra farsi largo il concetto di “inerenza allargata”, che in qualche modo riduce il gravame probatorio del contribuente in quelle ipotesi di costi intrinsecamente riconducibili all’attività d’impresa (si veda Cass. 3340/2013). Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la prova dell’inerenza del costo di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR spetta interamente al contribuente. Così, la Cassazione ha stabilito che, se non viene fornito dal soggetto controllato alcun elemento utile alla precisa individuazione delle “prestazioni genericamente esposte in fattura”, è legittimo il recupero a tassazione del costo dedotto dal contribuente (si veda Cass. 19489/2010). Più recentemente, anche se in materia di IVA, la Sezione Filtro della Suprema Corte ha stabilito che, se gli elementi riportati sulla fattura appaiono “vaghi”, scattano delle presunzioni, ancorché semplici, a favore del Fisco, con conseguente onere della prova a carico della contribuente, che però, nel caso di specie, non l’aveva assolto (si veda Cass. 6203/2013). In sostanza, ogni volta che le fatture non sono precisamente dettagliate, occorrono altri elementi per dimostrare l’inerenza delle operazioni oggetto di fatturazione: si tratta, ad esempio, di contratti scritti, accordi via e-mail o corrispondenza postale. La pronuncia dei giudici di Alessandria, però, attenua parzialmente il rigoroso regime di prova imposto dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, il collegio ha esaminato il caso di una società che aveva ricevuto fatture recanti l’indicazione di “lavori di ristrutturazione”, nonché di “messa in sicurezza soletta”. L’Amministrazione finanziaria aveva contestato la deduzione del costo, atteso che, dalle predette generiche descrizioni non era possibile desumere esattamente la natura delle prestazioni ricevute e, quindi, la loro inerenza all’attività del contribuente. Secondo il Fisco, sarebbe stato necessario un contratto scritto, trattandosi di appalti d’opera, dal quale si sarebbe dovuto evincere il complesso delle prestazioni eseguite, così da comprovarne la contestata inerenza. Il collegio piemontese non ha condiviso la tesi dell’Agenzia delle Entrate, osservando che, invero, si trattava di interventi di modesto ammontare e, inoltre, costituisce dato di esperienza comune il fatto che una piccola società immobiliare possa incaricare taluni operatori di eseguire modesti lavori di manutenzione sugli immobili di proprietà, senza sottoscrivere preventivamente un contratto d’opera. Situazione diversa è, invece, quella in cui il committente è un condominio o un’impresa che effettua grandi interventi: in tal caso, infatti, si renderebbe necessario il contratto scritto, secondo l’id quod plerumque accidit. Con ciò, il collegio sembrerebbe affermare che il requisito di inerenza sia già insito nella tipologia di prestazione ricevuta (per natura e ammontare), che appare compatibile e anzi caratteristica dell’attività del contribuente e, quindi, non richiede una rigorosa struttura probatoria di supporto. La prospettiva così delineata incontrerebbe, quindi, gli anzidetti recenti principi ribaditi dalla Suprema Corte in materia di “inerenza allargata”. Infine, per quanto concerne l’assenza di un contratto scritto, il collegio piemontese ha ricordato che, in effetti, per il contratto d’appalto o d’opera non è richiesta dal legislatore la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, potendo detti contratti essere conclusi anche per facta concludentia.