Sotto esame gli acquisti di veicoli in altri Stati Ue effettuati dai privati

| 21/10/2019

Nella bozza del DL fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 è prevista, fra l’altro, una novità riguardante il versamento dell’IVA per l’immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso (art. 1 comma 9 del DL 262/2006).
Con l’introduzione del comma 9-bis nell’art. 1 del DL 262/2006, si prevede che l’Agenzia delle Entrate verifichi la sussistenza delle condizioni di esclusione dall’obbligo di versamento dell’IVA a mezzo modello F24 “Versamenti con elementi identificativi” (ELIDE) per le predette operazioni. I termini e le modalità della verifica saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Gli esiti del controllo operato saranno trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai fini dell’immatricolazione del veicolo (art. 4 comma 1 lett. b) e c) del DM 26 marzo 2018).
Come osservato nella relazione illustrativa della bozza del DL Fiscale, la nuova disposizione introduce l’obbligo di preventiva verifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, in tutti i casi ove non è previsto il versamento dell’IVA mediante il modello F24 ELIDE. In questo modo, sono equiparate le operazioni effettuate dai soggetti titolari di partita IVA a quelle poste in essere dai “privati consumatori”. Si prevede la verifica preventiva, dunque, anche per i “privati consumatori” che acquistano mezzi fiscalmente usati in altri Stati membri dell’Ue.
Con riguardo agli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di operazioni nei confronti di operatori di altri Stati membri dell’Ue, si ricorda che sono previsti questi specifici adempimenti:
– la comunicazione al Dipartimento per i trasporti (art. 1 comma 378 della L. 311/2004) da effettuare con le modalità stabilite, da ultimo, con il DM 26 marzo 2018;
– l’obbligo di versare l’IVA con il modello F24 ELIDE ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura dei predetti veicoli oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso (art. 1 comma 9 del DL 262/2006).
La finalità perseguita dalle citate misure è quella di contrastare i fenomeni di evasione dell’IVA e di frode che si sono verificati nell’ambito degli scambi Ue.
L’obbligo di effettuare il versamento dell’IVA con il modello F24 ELIDE non trova applicazione:
– per i veicoli nuovi provenienti direttamente dalle case costruttrici e destinati al mercato nazionale, se provvisti di codice di antifalsificazione (provv. Agenzia delle Entrate 25 ottobre 2007);
– per i veicoli che costituiscono beni strumentali all’esercizio dell’attività propria del soggetto passivo, tenuto conto che l’acquisto intracomunitario non è finalizzato a una successiva cessione del mezzo di trasporto (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 52/2008, § 1);
– per i veicoli rientranti nel regime speciale IVA del margine, in quanto non sussiste un acquisto intracomunitario (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 52/2008, § 3 e ris. Agenzia delle Entrate n. 172/2008).
Alla presentazione dell’istanza per l’esonero alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, i richiedenti devono esibire la documentazione in originale che attesti l’esistenza dei requisiti per l’applicazione del regime del margine o l’effettiva destinazione del mezzo all’attività d’impresa (provv. Agenzia delle Entrate n. 84332/2018).
Per i privati si distingue fra veicoli “nuovi” e “usati”
In forza di una deroga al principio della tassazione nello Stato membro di origine (cfr. C.M. n. 13/94), l’acquisto effettuato da un “privato consumatore” di un mezzo di trasporto “nuovo” trasportato o spedito da un altro Stato membro costituisce un acquisto intracomunitario (art. 38 comma 3 lett e) del DL 331/93). In questo caso, per l’immatricolazione occorre versare l’IVA dovuta con il modello F24 ELIDE. Tale obbligo non si applica se il “privato consumatore” acquista un veicolo “usato” proveniente da un altro Stato membro poiché, in base alle regole generali, l’operazione sconta l’imposta nello Stato membro d’origine.
Per gli acquisti di mezzi effettuati dai “privati consumatori”, dunque, la verifica preventiva dell’Agenzia delle Entrate riguarderà, fra l’altro, la qualifica di veicolo “nuovo” o “usato”.
Ai fini della disciplina degli scambi intracomunitari, l’art. 38 comma 4 del DL 331/93 prevede che i veicoli a motore non si considerino “nuovi” (e quindi si reputano “usati”) se sussistono entrambi i seguenti requisiti:
– hanno percorso oltre 6.000 km;
– la cessione è avvenuta decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.