Esportatori abituali: Sanzionabilità mancata comunicazione delle "lettere d'intento"
Dott. Alessio Pistone | 23/01/2013
Stante il termine ultimo di spedizione delle comunicazioni in oggetto, questo è stato individuato entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta (art. 2 comma 4 del DL 16/2012). Sotto il profilo sanzionatorio, invece, è prevista la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’imposta, ex art. 7, comma 4-bis del DLgs. n. 471/1997, per il cedente/prestatore che ometta di inviarla nei termini previsti.
A fronte proprio dell’omissione dell’invio di una dichiarazione d’intento, l’Agenzia delle Entrate di Varese ha recentemente contestato l’amnesia di un contribuente, irrogando la predetta sanzione che, stante la rilevante cifra d’affari movimentata nel periodo dalla società accertata: oltre un milione di euro. Con un pronunciamento, però, che si qualifica per un illuminato processo di interpretazione sostanziale della norma, la C.T. Prov. di Varese (sentenza n. 15/12/13, depositata oggi) ha annullato l’atto, affermando che “il mancato invio della dichiarazione d’intento non può essere equiparato ad assenza della stessa” e, quindi, tale inadempimento è da ritenersi sanzionabile solo quando “il fornitore, pur in assenza della dichiarazione dell’esportatore abituale compie operazioni in assenza di IVA”.
In sostanza, se non si manifestano alterazioni sostanziali nell’assolvimento del tributo ed in presenza di tutti i presupposti che giustificano la sospensione dal tributo stesso, l’eventuale omesso invio della dichiarazione d’intento si configura come mera irregolarità formale non punibile, in ossequio a quanto “previsto dall’articolo 6 decreto legislativo n. 472/1997, comma 5-bis, che dichiara non punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio alla azione di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.
Con buona pace della circ. n. 10 del 16 marzo 2005 (punto 9.6) che, invece, aveva affermato esattamente l’opposto e ritenuto l’omissione in argomento incidente sulle attività di controllo degli Uffici, al punto da ritenere impropria anche la più mite sanzione, ex art. 11, lett. a) del DLgs. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro, per omissione di comunicazioni previste dalla legge tributaria), avvalorando, al contrario, la tesi “che la norma intende colpire il comportamento del cedente o prestatore che ometta l’invio della comunicazione, senza che venga in rilievo l’eventuale regolarità della cessione o prestazione in sospensione e la conseguente evasione di imposta, ipotesi questa già disciplinata dal comma 3 dell’art. 7 del DLgs. del 18 dicembre 1997, n. 471”.
Per i giudici varesini, invece, una mera omessa comunicazione, se comunque afferente operazioni legittimamente effettuate in sospensione di imposta, non solo non è punibile, ma giustifica anche la soccombenza in giudizio del Fisco alle spese di lite. Francamente, però, stante la disapplicazione sanzionatoria, per principio di sistema, di una disposizione che, tuttavia, è pur sempre espressamente e specificatamente prevista dall’ordinamento e non sembrando, peraltro, quella dell’Amministrazione una condotta processuale né biasimevole, né illecita, l’assenza di una compensazione delle spese di lite per giustificato ed “eccezionale motivo” in favore della parte soccombente. Tale compensazione, invece, é troppo spesso immotivatamente e diffusamente accordata dai giudici di prime cure, come se la riforma del processo civile, ex L. n. 69/2009, non fosse avvenuta.