Esterovestizione: criteri di individuazione
Dott. Alessio Pistone | 08/04/2013
Con la sentenza n. 16001/2013 di oggi la Corte di Cassazione é tornata ad occuparsi della fattispecie molto discussa della esterovestizione. In particolare era il caso di specie riguarda una società di noleggio autoveicoli a lungo termine operante in Italia ma con sede legale in Germania.
Nei confronti del ricorrente, amministratore di fatto della società, a cui veniva contestata la fattispecie di omessa dichiarazione ex-art. 5 del DLgs. 74/2000 , era stato emesso decreto di sequestro preventivo per equivalente per una somma superiore ai 4 milioni di euro.
Nel confermare la pronuncia impugnata – che aveva, in sede di riesame, confermato il provvedimento di vincolo – la Corte ha riconosciuto che, nel caso di specie, il giudice di merito, in perfetta aderenza all’ormai univoca giurisprudenza di legittimità, aveva indicato una compiuta serie di dettagliate risultanze, idonee a dimostrare che la società aveva la sede gestionale e l’oggetto principale della sua attività nel territorio italiano.
Si è, quindi, confermata l’illiceità penale della contestata condotta omissiva, in considerazione dell’art. 73, comma 3, del TUIR, ove si dispone che “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”.
Tuttavia, va detto che la Corte non ha ripreso, sul punto, i principi giurisprudenziali condivisi, limitandosi a respingere le argomentazioni del ricorrente, anche su altre doglianze, perché proposte sostanzialmente in fatto, come tali inammissibili nel giudizio di legittimità.
Sembra pertanto utile, per fissare i criteri di individuazione dell’esterovestizione, richiamare quanto una recente decisione (Cass. n. 7080/2012) ha compiutamente esposto al riguardo.
Nell’occasione, la Corte aveva premesso (muovendo sempre dal citato art. 73 comma 3 del TUIR) che si considerano residenti in Italia le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo di imposta, hanno la sede legale o la sede amministrativa o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.
Dopo aver rilevato che i criteri indicati dall’art. 73 TUIR sono collegati da una “o” disgiuntiva – così che la sussistenza di uno solo di essi può individuare la residenza fiscale in Italia – la Corte passava a precisarne i contenuti come di seguito.
Il riferimento normativo alla sede legale si fonda su elementi economici e di fatto; essa è da intendersi come il luogo in cui opera il centro direttivo e amministrativo della società, ove avviene il compimento di atti giuridici, in nome di essa, con l’abituale presenza degli amministratori, investiti della relativa rappresentanza.
Il secondo criterio, allora illustrato dalla Corte, è quello della sede dell’amministrazione. Una società che abbia sede amministrativa in Italia è soggetta a tassazione world-wide (tassazione su base mondiale) anche se la propria sede legale o il proprio oggetto sociale sono fissati all’estero. Elemento individualizzante è il luogo da cui effettivamente provengono gli impulsi volitivi inerenti l’attività societaria, vale a dire il luogo ove si esplicano la direzione e il controllo di detta attività. In particolare, qualora gli amministratori risiedano all’estero, ma svolgano le proprie funzioni a mezzo di procuratori operanti in Italia, si dovrà qui individuare il luogo della concreta messa in esecuzione, da parte dei predetti procuratori, delle direttive ad essi impartite e, quindi, la residenza fiscale societaria.
Da ultimo, il criterio dell’oggetto sociale, che ha natura residuale rispetto a quello della sede e che si applica solo se questa, legale o amministrativa, non sia in Italia per la maggior parte del periodo di imposta.
L’art. 73 del TUIR dispone, poi, che l’oggetto esclusivo o principale dell’ente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, redatti in atto pubblico o scrittura privata (comma 4) e, in mancanza, in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio italiano (comma 5). Ne consegue che, per identificare la nozione di principalità, occorre fare riferimento a tutti gli atti produttivi e negoziali, nonché ai rapporti economici che lo stesso ente ponga in essere con i terzi. In sostanza, per individuare il luogo in cui viene a realizzarsi l’oggetto sociale rileva non tanto dove si trovano i beni principali posseduti dalla società, quanto la circostanza che occorra o meno una presenza in loco per la gestione dell’attività dell’ente.