Finanziamenti infruttiferi al vaglio della verifica di operatività
Dott. Alessio Pistone | 28/04/2014
I finanziamenti infruttiferi dei soci a un’impresa formalmente priva di utili può apparire come una condotta antieconomica volta a eludere la ritenuta di acconto sui dividendi. È quanto emerge dalla sentenza 23 aprile 2014 n. 9132 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile. L’Amministrazione Finanziaria, insospettita dai finanziamenti a fondo perduto ricevuti con sistematicità da una SRL, ha emesso un avviso di accertamento con cui ha contestato alla stessa società e ai suoi soci, amministratori di fatto, l’omesso versamento delle ritenute inerenti ai dividendi distribuiti nell’anno di riferimento.
L’atto impositivo è stato impugnato con successo presso i giudici tributari della Capitale. Da qui il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate, che con l’unico motivo ha lamentato il vizio di motivazione in ordine al fatto decisivo e controverso consistente nella dissimulazione di utili ai soci come restituzione di finanziamenti infruttiferi con conseguente elusione della ritenuta d’acconto sui dividendi, non avendo la CTR spiegato come fosse possibile affermare l’effettività dei finanziamenti. La Guardia di Finanza aveva infatti accertato che i pretesi finanziamenti infruttiferi dei soci, oltre a integrare una palese condotta sistematicamente antieconomica (di finanziamento a fondo perduto di una società formalmente senza utili), non potevano spiegarsi alla luce delle dichiarate disponibilità patrimoniali dei soci stessi e risultando altresì accertato il versamento nelle casse della società e dei soci di ricavi non dichiarati di altre società tutte facenti capo allo stesso imprenditore.
Accolto il ricorso dell’AE. La doglianza del Fisco ha fatto breccia presso il Palazzaccio. Per gli Ermellini il ricorso dell’Ufficio è fondato perché la CTR ha escluso il collegamento tra la società contribuente e le altre verificate che, nell’avviso di accertamento impugnato, era stato riferito all’esistenza di rimesse di denaro (in relazione a pagamenti di fatture della contribuente mediante provvista fornita da altra società), argomentando, in modo incongruo, sulla disciplina per la fruizione della contabilità di gruppo e sul rapporto di controllo tra società di cui all’art. 2359 c.c. La CTR ha poi enunciato, in maniera non esaustiva, “le ragioni della ritenuta effettività del finanziamento della società, priva di utili (la cui sede, come si riferisce, si presentava, inoltre, in evidente stato di abbandono, ed il cui legale rappresentante era all’oscuro dei fatti gestionali) da parte dei soci, con riferimento alle relative possibilità finanziarie, senza dar conto, in modo adeguato, delle consistenze patrimoniali degli stessi”.
In conclusione, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate con rinvio alla CTR Lazio per nuovo esame.