Finanziamento soci in contanti sotto la lente del fisco
Dott. Alessio Pistone | 19/07/2013
I finanziamenti dei soci in contanti e senza preventiva delibera, unitamente ad altre irregolarità contabili ed anomalie, possono costituire un quadro probatorio sufficiente a legittimare l’accertamento analitico-induttivo di maggiori ricavi non dichiarati pari all’ammontare dei finanziamenti stessi. È quanto si evince dall’ordinanza della Corte di Cassazione 16797/2013.
Una srl era stata sottoposta a controllo, in esito al quale era emerso che la società aveva ricevuto cospicui finanziamenti da parte dei soci, tutti in contanti e senza preventiva delibera sociale; inoltre, erano stati rilevati valori non veritieri delle rimanenze contabilizzate ed, infine, i ricavi dichiarati non risultano congruenti rispetto a quelli elaborati sulla base degli studi di settore. Alla luce di tali riscontri, l’Amministrazione Finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento a carico della società, determinando maggiori ricavi pari all’ammontare dei finanziamenti erogati dai soci, ritenuti dal Fisco fittizi, tanto che erano sempre stati posti in essere mediante versamento di denaro contante e senza preventiva delibera, per cui non vi era alcuna prova della loro effettività.
La società si era difesa adducendo che la dimostrazione dei finanziamenti da parte dei soci alla srl era data dalla contabilizzazione degli stessi. Inoltre, la contribuente eccepiva che costituisce dato di esperienza comune il fatto che una piccola srl preferisca approvvigionarsi di liquidità presso i suoi soci, anziché dagli istituti di credito, che applicano tassi di interesse e condizioni ben più impegnativi.
La Cassazione ha stabilito che i giudici di merito – secondo cui, alla luce di quanto asserito dalla società, risultava normale il finanziamento posto in essere dai soci – avevano valutato in modo superficiale il quadro probatorio offerto dal Fisco: infatti, era stato evidenziato che i finanziamenti erano avvenuti tutti in contanti ed in assenza di delibera, e che la contabilità presentava delle irregolarità legate all’errata annotazione delle giacenze, così da non potersi ritenere sufficientemente dimostrativa dei fatti in essa indicati, come, appunto, i finanziamenti; inoltre, la società non risultava congrua agli studi di settore ed aveva sempre conseguito dei risultati di esercizio piuttosto modesti; infine, l’entità dei finanziamenti dei soci non sembrava neppure compatibile con la loro situazione patrimoniale. Di tutte queste emergenze, però, i giudici di merito non avevano tenuto conto, né avevano fornito una valutazione in sede di motivazione della decisione assunta, la quale, pertanto, è stata cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria.
E’ appena il caso di ricordare che l’accertamento analitico-induttivo di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), ultimo periodo del DPR 600/1973 può fondarsi anche sulla base di presunzioni semplici, purché qualificate, ovvero dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Ed, invero, nel caso di specie, la piattaforma presuntiva sulla base della quale l’Ufficio aveva emesso l’atto impositivo risultava costituita da una quantità e qualità di elementi tali da poter difficilmente non essere considerati gravi, precisi e concordati: si pensi soltanto, ad esempio, all’anomalia rappresentata dal fatto che finanziamenti per svariate decine di migliaia di euro erano avvenuti in contanti. È plausibile, in siffatto contesto, ipotizzare l’utilizzo dei finanziamenti quale posta contabile “fittizia” per occultare quella effettiva dei ricavi non dichiarati.
Un’ultima annotazione riguarda la non congruità dei ricavi rispetto agli studi di settore. Sembrerebbe, infatti, che, in un caso come quello odierno, stante la pluralità di elementi probatori a supporto della pretesa erariale, quest’ultima avrebbe potuto essere quantificata anche sulla base dei risultati degli studi di settore, che sarebbero stati adeguatamente supportati da elementi convergenti, avverso i quali il contribuente avrebbe poi avuto l’onere di fornire la prova contraria in sede di contraddittorio, in base alle ormai note statuizioni della giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. Cass. 26635/2009).