Fiscalità delle società agricole
Dott. Alessio Pistone | 14/05/2026
Il regime della tassazione catastale per le società agricole continua a rappresentare uno degli strumenti fiscali più interessanti per le imprese del comparto primario, soprattutto dopo gli interventi normativi degli ultimi anni che hanno ampliato le possibilità applicative anche alle attività connesse. La disciplina prevista dall’art. 1, commi 1093 e 1095, della Legge n. 296/2006 consente infatti alle società agricole individuate dall’art. 2 del D.lgs. n. 99/2004 di determinare il reddito secondo i criteri catastali previsti dall’art. 32 del TUIR, applicando le disposizioni operative contenute nel D.M. 27 settembre 2007 n. 213. La normativa riguarda le società di persone, le società cooperative e le società a responsabilità limitata agricole, mentre restano escluse le società semplici, le società per azioni e le società in accomandita per azioni. Negli ultimi anni il legislatore ha progressivamente rafforzato il settore agricolo attraverso misure fiscali che hanno garantito maggiore stabilità alle imprese rurali, confermando l’attenzione dell’attuale Governo verso un comparto strategico per l’economia nazionale e per la tutela del made in Italy agroalimentare. Un ulteriore ampliamento della disciplina si é avuto con il D.lgs. n. 192/2024 che, attraverso l’art. 1, comma 1, lett. e), ha esteso l’applicazione dell’art. 56-bis del TUIR anche ai soggetti che esercitano l’opzione per la tassazione catastale. La novità consente quindi di applicare i criteri forfetari anche alle cosiddette “altre attività agricole”, ampliando concretamente le opportunità fiscali per le imprese agricole organizzate in forma societaria.
Per accedere al regime agevolato occorre esercitare un’apposita opzione, che vincola la società per almeno tre esercizi. Decorso tale periodo, la scelta continua ad avere efficacia fino a quando permane la concreta applicazione del regime adottato. L’opzione perde invece validità dal periodo d’imposta in cui vengono meno i requisiti previsti dall’art. 2 del d.lgs. n. 99/2004.
Particolare attenzione deve essere posta alla denominazione sociale poiché il D.M. n. 213/2007 stabilisce che la locuzione “società agricola” debba risultare già presente all’inizio del periodo d’imposta. Le società che non hanno ancora adeguato lo statuto possono comunque inserire tale dicitura entro il primo esercizio nel quale intendono applicare il regime catastale. L’adeguamento statutario costituisce quindi una condizione essenziale per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale.
Sul piano dichiarativo, nel quadro RF del modello Redditi SC devono essere riportati specifici dati relativi ai redditi determinati con criteri non analitici. Il reddito delle società agricole che applicano il comma 1093 deve essere indicato nel rigo RF9, mentre i costi e i ricavi vanno rispettivamente riportati nei righi RF31 e RF55 utilizzando il codice “8”. Analoga impostazione riguarda le S.r.l. agricole costituite da imprenditori agricoli che svolgono esclusivamente attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, per le quali il reddito imponibile viene determinato nella misura del 25% dei ricavi conseguiti.
Specifiche regole riguardano inoltre le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica derivante da fonti agroforestali o fotovoltaiche oltre i limiti previsti dalla legge n. 266/2005. Anche in questo caso il reddito imponibile corrisponde al 25% dei corrispettivi IVA relativi alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. Nel calcolo complessivo assumono rilievo esclusivamente i costi inerenti all’attività agricola. Occorre inoltre ricordare che il reddito dominicale deve essere rivalutato dell’80% e quello agrario del 70%, con ulteriore rivalutazione finale del 30%. I redditi derivanti da terreni e fabbricati non strumentali all’attività d’impresa concorrono invece alla formazione del reddito sulla base delle risultanze catastali. In dichiarazione, i componenti positivi e negativi contabilizzati devono essere indicati nei righi RF39 e RF11, mentre nel rigo RF10 va riportato il reddito catastale determinato secondo le risultanze catastali.
Particolare importanza assume anche la compilazione della sezione I del quadro RV, dedicata alla riconciliazione tra valori civilistici e fiscali dei beni iscritti in bilancio. Per ciascuna categoria di beni occorre evidenziare il valore contabile iniziale e finale, le variazioni intervenute nell’esercizio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti.
Sul piano pratico quindi una S.r.l. agricola che abbia optato per la tassazione catastale continua comunque a redigere il bilancio secondo le ordinarie regole civilistiche. Può quindi emergere un utile civilistico, ad esempio pari a 50.000 euro, che l’assemblea decide di distribuire ai soci dopo gli accantonamenti obbligatori. Tuttavia, dal punto di vista fiscale, i soci non vengono tassati sul dividendo civilistico, ma esclusivamente sulla quota di reddito catastale imputata loro dalla società. La distribuzione dell’utile non subisce quindi la ritenuta del 26%, trattandosi semplicemente di un trasferimento finanziario di somme già fiscalmente considerate. Il sistema conferma dunque la volontà del legislatore di sostenere la competitività delle imprese agricole attraverso una fiscalità semplificata e coerente con la peculiarità del settore e di certo negli ultimi anni le misure adottate hanno contribuito a rafforzare la capacità di investimento delle società agricole, offrendo maggiore certezza fiscale in un comparto fondamentale per l’economia italiana.