Fondo patrimoniale: approfondimento e disamina da parte dell'IRDCEC

| 04/04/2014

Nel documento n. 27, l’Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili esamina i profili fiscali del fondo patrimoniale.
In primo luogo, il documento ripercorre gli elementi fondamentali della disciplina civilistica dell’istituto, ricordando che esso nasce allo scopo di garantire alla famiglia la possibilità di destinare determinati beni al soddisfacimento esclusivo dei bisogni familiari. Il fondo può essere costituito dai coniugi (da ciascuno di essi o da entrambi) o da un terzo, per atto tra vivi o per testamento. Inoltre, chi costituisce il fondo può riservarsi la proprietà dei beni “segregati”. Per quanto concerne l’amministrazione del fondo operano le regole dettate per i beni appartenenti alla comunione legale, sicché l’ordinaria amministrazione spetta ai coniugi disgiuntamente, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l’azione congiunta. Quindi, il documento si sofferma sulle disposizioni relative all’esecuzione sui beni del fondo, ricordando che, a norma dell’art. 170 c.c., l’esecuzione sui beni dei fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. In tal modo, i beni del fondo godono di una “protezione” in più, in quanto non possono essere escussi dai creditori personali dei coniugi, atteso che i beni del fondo possono essere aggrediti dai creditori solo ove si tratti di debiti contratti per i bisogni della famiglia. In proposito, l’IRDCEC rileva che l’Amministrazione finanziaria, in tempi ormai remoti (nota 17 dicembre 83 n. 15/10423), ha affermato che i limiti all’azione esecutiva riguardanti i beni in fondo patrimoniale non sarebbero ad essa opponibili. Tuttavia, la materia è stata oggetto di orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci (la giurisprudenza di merito prevalente sembra escludere l’afferenza dei debiti tributari ai “bisogni della famiglia”, così negando al Fisco l’azione esecutiva sui beni segregati in fondo patrimoniale) e l’Amministrazione non ha emanato alcun documento di prassi che tenga conto di questa evoluzione.
Passando ai profili relativi all’imposizione diretta, il documento ricorda che, configurando il fondo patrimoniale un patrimonio separato e non autonomo, privo (anche agli effetti tributari) di autonoma soggettività giuridica, l’art. 4 comma 1 lett. b) del TUIR ha stabilito che i redditi dei beni appartenenti al fondo sono imputati per metà del loro netto ammontare a ciascuno dei coniugi. Secondo gli estensori del documento, tale regola trova fondamento in un criterio di imputazione del reddito che si fonda non sulla mera titolarità, da parte del soggetto passivo, di un diritto reale sulla fonte di reddito, bensì sulla riferibilità al soggetto passivo della potenzialità economica evidenziata dal reddito medesimo. Atteso che tale potenzialità si concretizza, principalmente, nell’attitudine del reddito a soddisfare bisogni ed interessi, il reddito va riferito ai soggetti cui è destinato il soddisfacimento di tali bisogni e interessi, ovvero a coloro che esercitano il potere decisionale in rapporto al soddisfacimento di tali bisogni: quindi, nel caso del fondo patrimoniale, proprio ai coniugi congiuntamente. D’altro canto, atteso che l’art. 4 comma 1 lett. b) del TUIR non attribuisce alcuna rilevanza alla titolarità della fonte reddituale, anche le eventuali plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni oggetto del fondo patrimoniale debbono essere considerate redditi dei beni appartenenti al fondo e, quindi, tassate ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. b) del TUIR.
La medesima regola, infine, vale per la cedolare secca, sicché, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 4 giugno 2012 n. 20, anche il coniuge non proprietario dell’immobile destinato al fondo patrimoniale può optare autonomamente per l’applicazione della cedolare secca.
Ai sensi dell’art. 170 del codice civile, l’espropriazione sui beni del fondo non può avvenire per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Essendo l’ipoteca, almeno concettualmente, un mezzo di tutela cautelare preordinato all’espropriazione, quanto detto dal richiamato art. 170 dovrebbe valere anche per essa.
Tuttavia il principio di strumentalità tra ipoteca ed espropriazione pare messo in discussione dal legislatore, che ha esplicitamente affermato la possibilità di iscrivere ipoteca pure in presenza di debiti fiscali di importo tale da non consentire il pignoramento. Del resto, il limite per l’ipoteca è di 20.000 euro, mentre per il pignoramento è di 120.000 euro, se si tratta di prima casa. Tanto detto, la Corte di Cassazione, con la pronuncia 5385 del 2013, aveva affermato, in tema di debiti INPS, che è il contribuente/attore che agisce in opposizione a dover dimostrare l’illegittimità dell’ipoteca, provando, di conseguenza, che l’ente creditore sapeva che i debiti erano stati contratti per scopi estranei alla famiglia.
Rinviando ad altra sede i commenti su tale impostazione è bene evidenziare che la tesi illustrata è stata accolta dalla Regionale di Firenze, con la sentenza 88/1/14 del 2014.
Richiamando proprio la decisione 5385, i giudici sanciscono che l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia non è in re ipsa.
I carichi fiscali di cui si discuteva erano rappresentati da IRPEF, e, secondo i giudici, “i debiti contratti dal ricorrente nell’esercizio della propria attività professionale nel periodo precedente all’atto di costituzione del fondo patrimoniale familiare, devono ritenersi contratti al soddisfacimento delle esigenze familiari e al potenziamento delle capacità lavorative della famiglia, salvo prova contraria”.
Ciò che il contribuente avrebbe dovuto fare è dimostrare che questi erano stati contratti per soddisfare esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti speculativi.
Visto che non c’è più di fatto strumentalità tra ipoteca e pignoramento (l’ipoteca è diventata un mezzo deterrente, come il fermo), non rileva l’inclusione del bene nel fondo patrimoniale, ma il percorso argomentativo dei giudici è davvero traballante.
Il contribuente non “contrae” nessun debito fiscale, né lui né il Fisco possono dimostrare che quel debito fosse inerente o meno a soddisfare i bisogni famigliari (salvo casi del tutto particolari, come, viene da dire, l’imposta di registro pagata per acquistare l’abitazione familiare).
Più il contribuente guadagna, più paga l’IRPEF, e guadagnando soddisfa sia esigenze relative alla famiglia che esigenze personali. Pare un assurdo giuridico ed anche pratico quanto detto dai giudici convinti che addirittura che il debito (IRPEF) è stato assunto per intenti speculativi.