Per forfetari e minimi conservazione elettronica dei documenti d’acquisto

| 13/11/2018

Minimi e forfetari sono esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, ma sono tenuti a conservare, in modalità elettronica, le fatture ricevute. Tali soggetti, così come i condomìni e gli enti non commerciali, possono reperire copia dei documenti in un’apposita area del sito dell’Agenzia delle Entrate, e hanno comunque facoltà di indicare al cedente/prestatore un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il Sistema di Interscambio potrà recapitare le fatture.
Si tratta di alcuni dei chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito nel corso di un video-forum organizzato da Il Sole 24 Ore e tenutosi nella giornata di ieri. In sostanza, considerato che fra gli obblighi dei minimi e dei forfetari vi sono anche quelli di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, e atteso che l’art. 39 del DPR 633/72 dispone che le fatture elettroniche siano “conservate in modalità elettronica”, ne discende che tali soggetti abbiano l’obbligo di procedere alla conservazione elettronica dei documenti d’acquisto loro inviati, che non possono essere gestiti in formato cartaceo.
Se ne è avuta conferma in un’altra risposta, concernente l’invio delle fatture ai condomìni e alle associazioni prive di partita IVA, nella quale l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la copia cartacea rilasciata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 ai consumatori finali e ai soggetti ad essi equiparati, ha valore di duplicato del documento fiscale valido. Come a dire che solo la e-fattura può dirsi “legittima” ai fini fiscali e che anche tali soggetti dovranno, se necessario, reperire l’originale del documento accedendo all’area loro riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate.
Seppure in linea con le disposizioni normative, le indicazioni rese note dall’Amministrazione finanziaria confermano di fatto un adempimento, quello della conservazione delle fatture elettroniche da parte di minimi e forfetari, che potrebbe apparire sproporzionato in relazione alla dimensione e alla struttura di tali soggetti, oltre che alla stessa ratio sottesa alla decisione di esecuzione 16 aprile 2018 n. 593 del Consiglio dell’Unione europea, con la quale, in deroga agli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE, si autorizza l’Italia a introdurre l’obbligo di fatturazione elettronica B2B e B2C. Nei “considerando” della decisione 593/2018, si affermava, infatti, che la misura speciale di deroga è “proporzionata agli obiettivi perseguiti in quanto è limitata nel tempo e nell’applicazione, dato che non si applica ai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE”.
Un chiarimento di sicuro interesse ha riguardato, infine, le modalità di applicazione del “reverse charge” interno da parte del cessionario/committente. In caso di inversione contabile, infatti, quest’ultimo è tenuto a integrare la fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta, procedendo all’annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72. L’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di integrare il documento predisponendo un’autofattura, in formato elettronico, che verrà inviata al Sistema di Interscambio e, se il soggetto ha aderito al servizio gratuito dell’Agenzia, potrà essere portata automaticamente in conservazione.