Gestione separata INPS: malattie e congedo parentale
Dott. Alessio Pistone | 14/05/2013
Il diritto dei lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’INPS, ex art. 2 comma 26 della L. 335/95, a fruire di un’indennità giornaliera di malattia e di un trattamento economico per congedo parentale ha subito una particolare evoluzione, sia sul piano legislativo che a livello interpretativo. Inizialmente riconosciuto, sulla base dell’art. 1, comma 788 della L. 296/2006, come restrittivamente interpretato dall’INPS nelle circ. n. 76/2007 e 137/2007, ai soli lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi (anche occasionali), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e non titolari di pensione; poi esteso, sulla base della più ampia interpretazione della medesima norma avallata dal Ministero del Lavoro (interpello n. 42/2011), a tutti i lavoratori “parasubordinati” non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, intendendosi con tale espressione fare riferimento, ai fini in esame, a categorie eterogenee (quanto a qualificazione fiscale del reddito imponibile) accomunate dal fatto che l’onere contributivo risulta a carico di un committente o associante in partecipazione, tenuto al versamento per l’intero dei contributi con obbligo di rivalsa per la quota a carico del prestatore; infine riconosciuto dall’art. 24, comma 26 del DL 201/2011 anche ai professionisti iscritti alla suddetta Gestione (c.d. professionisti senza Cassa), purché in possesso dei requisiti richiesti e tenuti alla contribuzione “piena” (attualmente pari al 27,72%), in quanto non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, né titolari di pensione. Ferma, dunque, l’esclusione degli iscritti alla Gestione separata che risultino contemporaneamente iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o già pensionati (cui si applica un’aliquota contributiva “ridotta”, in quanto non comprensiva di alcun contributo a titolo assistenziale), quanto sopra fa sì che, con riferimento agli iscritti alla Gestione suscettibili di beneficiare delle tutele di cui si tratta, siano individuabili due “macrocategorie”: i lavoratori “parasubordinati” (oltre a co.co.pro e co.co.co, venditori a domicilio, associati in partecipazione con apporto lavorativo, ecc.), per i quali il riconoscimento del diritto alle suddette tutele decorre dal 1° gennaio 2007, e i “lavoratori libero professionisti”, tutelati, invece, con decorrenza 1° gennaio 2012. Così si apre la circolare INPS n. 77 di ieri, con la quale l’Istituto fa il punto della situazione. In estrema sintesi, per quanto concerne il diritto all’indennità di malattia, si ricorda che tale prestazione è riconosciuta, nell’arco dell’anno solare, per un periodo non superiore ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro (ossia al massimo per 61 giorni) e non inferiore a 20 giorni, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni. Presupposti per l’accesso alla tutela sono la sussistenza dell’attività lavorativa in corso al momento del verificarsi dell’evento morboso e l’effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato, nonché il possesso dei seguenti requisiti, di carattere contributivo e reddituale:
– accreditamento di almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia;
– titolarità, nell’anno solare che precede quello in cui è iniziata la malattia, di un reddito assoggettato a contributo nella Gestione separata non superiore al 70% del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18 della L. 335/95, valido per lo stesso anno. Quanto alla misura, l’indennità viene calcolata sulla base delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento.
In particolare, per le malattie iniziate nel 2013, l’indennità giornaliera risulta pari a:
– 10,85 euro, se, nei 12 mesi precedenti l’evento, risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
– 16,28 euro, in caso di accreditamento, in tale periodo, di un numero di mensilità di contribuzione da 5 a 8;
– 21,71 euro, in caso di accreditamento di un numero di mensilità di contribuzione da 9 a 12.
Anche per gli iscritti alla Gestione separata che intendano beneficiare dell’indennità di malattia, è necessaria la trasmissione all’Istituto di un valido certificato attestante lo stato di incapacità temporanea al lavoro ed è prevista l’applicazione delle norme in materia di fasce orarie di reperibilità (10.00-12.00 e 17.00-19.00), potendo l’Istituto stesso legittimamente effettuare accertamenti medico-legali domiciliari e/o ambulatoriali al fine di verificare la sussistenza dello stato invalidante. Sul piano operativo, si segnala che il lavoratore è tenuto ad inoltrare all’INPS (in via telematica previa implementazione delle precedure) apposita dichiarazione contenente gli elementi utili alla corresponsione dell’indennità.
L’altra prestazione presa in considerazione dalla circolare in commento consiste nella corresponsione di un trattamento economico per congedo parentale, in caso di eventi di parto, adozione o affidamento, per un periodo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino (o entro il primo anno dall’ingresso del bambino in famiglia, nei casi di adozione o affidamento). Essa dà titolo ad un’indennità la cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità, il cui riconoscimento è subordinato alla sussistenza di un rapporto di lavoro in corso di svolgimento al momento della fruizione del congedo, all’effettiva astensione dall’attività lavorativa, nonché, sul piano contributivo, all’attribuzione, nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, a titolo di condego di maternità, di almeno 3 mensilità di contribuzione. Sul piano operativo, i soggetti interessati devono presentare (in via telematica) apposita domanda.