I "super-ammortamenti" derivanti dal Decreto Stabilità 2016
Dott. Alessio Pistone | 16/11/2015
Per quanto concerne la natura dell’agevolazione, il MEF precisa che viene concessa la possibilità di ammortizzare in via extracontabile un maggior valore del 40%. L’art. 7 del Ddl. di stabilità 2016 considera quale parametro per la determinazione dei maxi-ammortamenti il costo fiscalmente riconosciuto, vale a dire il costo rilevante ai fini fiscali; non viene, invece, effettuato alcun richiamo a nozioni di tipo civilistico, quale il costo storico. Poiché la disposizione si sostanzia in una variazione in diminuzione da apportare in sede di dichiarazione dei redditi, la stessa non ha alcun effetto sotto il profilo civilistico; resta fermo, tuttavia, l’effetto sulle minori imposte.
Nell’ambito dei chiarimenti in commento viene, altresì, precisato che la maggiorazione del 40% è finalizzata alla determinazione di maggiori quote di ammortamento ai fini IRPEF e IRES, senza alcuna influenza sul calcolo di eventuali plusvalenze/minusvalenze. Tali plusvalenze dovranno essere, quindi, calcolate, ai sensi dell’art. 86 comma 2 del TUIR, come differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato, quest’ultimo determinato senza tener conto della maggiorazione del 40% derivante dai super-ammortamenti. In caso contrario, secondo il MEF, l’eventuale cessione del bene agevolato subito dopo l’acquisto determinerebbe l’emersione di una minusvalenza, vale a dire di un componente negativo di reddito deducibile che consentirebbe l’immediata monetizzazione di un beneficio, che, invece, l’art. 7 “spalma” lungo l’intero periodo di ammortamento e, quindi, lungo la presunta vita utile del cespite di riferimento.
Ulteriori chiarimenti riguardano, poi, i beni acquisiti in leasing. La questione nasce dalla circostanza che la norma agevolativa fa riferimento ai “canoni di locazione finanziaria”, senza specificare il meccanismo applicativo dell’agevolazione per i beni in leasing. Per quanto concerne l’applicabilità ai soli canoni o anche alla quota di riscatto, il MEF fa riferimento all’intero valore dei beni destinati al leasing.