Impiego di dipendenti part time al nodo autonoma organizzazione IRAP
Dott. Alessio Pistone | 03/10/2013
La recente sentenza n. 22020 della Corte di Cassazione, depositata il 25 settembre 2013, offre l’occasione per tornare sulla questione dell’assoggettamento ad IRAP dei contribuenti che utilizzano un unico lavoratore dipendente, magari part time. La pronuncia appare interessante non tanto per le conclusioni cui giunge, quanto per l’iter argomentativo dei giudici e per essere – a quanto ci consta – la prima decisione che prende consapevolezza della modifica apportata dalla L. 228/2012 (legge di stabilità 2013).
Innanzitutto, la Suprema Corte ricorda che, sull’argomento, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità non è pacifico. Infatti, a fronte di un filone interpretativo secondo il quale il surplus richiesto per la sussistenza di un’autonoma organizzazione può essere costituito dalla presenza di un unico dipendente stabile, anche a tempo parziale e con funzioni meramente esecutive (es. pulizia), secondo una differente posizione un dipendente non rappresenta un fattore di per sé solo decisivo e insuperabile per determinare la debenza dell’IRAP.
Ad avviso della sentenza in commento, l’automatica sottoposizione ad IRAP del contribuente che dispone di un dipendente (a prescindere dalla natura del rapporto e delle mansioni esercitate) vanificherebbe il principio secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisce un elemento potenziale ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito. In altri termini, vi sono ipotesi nelle quali la disponibilità di un dipendente (magari part time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista e non costituisce un fattore “impersonale ed aggiuntivo” alla produttività di quest’ultimo, bensì una semplice “comodità”.
Per quanto sopra, nel caso di specie, i supremi giudici escludono che il dipendente part time abbia potenziato la capacità produttiva del professionista (un medico), che viene quindi giudicato escluso da IRAP.
L’ulteriore profilo di rilievo della sentenza in commento attiene, come detto, alle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2013 in ordine alla nozione di autonoma organizzazione. In particolare, riprendendo quanto originariamente stabilito dal disegno di legge delega di riforma fiscale, l’art. 1, comma 515 della L. 228/2012 ha stabilito che, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze, è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall’ambito di applicazione dell’IRAP le persone fisiche esercenti:
– le attività commerciali indicate all’art. 55 del TUIR;
– ovvero arti e professioni.
L’esclusione dal tributo opera a condizione che i predetti soggetti, nello stesso tempo:
– non si avvalgano di lavoratori dipendenti o assimilati;
– impieghino, anche mediante locazione, beni strumentali di ammontare non eccedente una determinata soglia, che sarà definita con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.
Eccezion fatta per l’utilizzo di beni strumentali (requisito la cui definizione è demandata ad apposita disposizione attuativa), la condizione relativa all’impiego di dipendenti potrebbe considerarsi già operativa (per quanto il punto non sia pacifico), con il conseguente superamento della questione sopra evidenziata. In pratica, se il contribuente occupa lavoratori dipendenti o assimilati, è comunque soggetto ad IRAP.
Nella sentenza in esame, la Cassazione mostra di pensarla diversamente, laddove afferma che “non appare rilevante il comma 515 dell’articolo unico della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (…), che prevede la possibilità di istituire forme di esenzione dall’IRAP per chi «si avvalga di lavoratori dipendenti o assimilati»”.
A ben vedere, tale lettura non appare pienamente condivisibile. Infatti, la norma sembra chiara nell’esentare dall’IRAP soltanto chi non impiega dipendenti o lavoratori assimilati, senza prevedere “forme di esclusione” per chi, invece, li assume. Il problema, come detto, può essere, semmai, di decorrenza.
Tale impostazione può non piacere, perché implicherebbe l’assoggettamento ad imposta di tutti quei professionisti o “piccoli” imprenditori che assumono anche solo un dipendente part time (a fronte di un orientamento talora contrario della giurisprudenza di legittimità), ma appare quella maggiormente conforme al dato normativo. E la sola in grado di mettere la parola fine all’illustrata questione.
Comunque, nell’attesa di opportuni chiarimenti, non resta che prendere atto del sostanziale disinteresse dei giudici verso la modifica normativa, disinteresse che, nel caso in esame, si è comunque tradotto in un vantaggio per il contribuente.