Imponibilità dei capitali all'estero
Dott. Alessio Pistone | 05/12/2012
Un tema di estrema attualità riguarda gli accertamenti fondati sulla presunzione di imponibilità dei capitali illecitamente detenuti all’estero. Infatti, il tema è legato anche alla “Lista Falciani”, posto che si tratta di somme detenute all’estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale.
L’art. 12 del DL 78/2009 afferma che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute in Paradisi fiscali in violazione della legislazione sul monitoraggio fiscale “ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione”.
In tale caso:
– le sanzioni previste dall’articolo 1 del DLgs. 471/1997 sono raddoppiate (non sono quindi dal 100% al 200%, ma dal 200% al 400%, e lo stesso dicasi per le più elevate sanzioni da omessa dichiarazione);
– i termini per la notifica degli atti impositivi sono raddoppiati, e ciò vale sia per l’accertamento fondato sulla presunzione di cui sopra sia per le sanzioni da omessa/irregolare compilazione del modulo RW.
L’applicabilità, dal punto di vista temporale, della presunzione è importante, alla luce del fatto che vari uffici la stanno applicando anche con riferimento ai periodi d’imposta antecedenti alla sua entrata in vigore, sostenendo che si tratta di una norma procedurale.
Così, a nostro avviso, non può essere, siccome una presunzione con cui viene, appunto, presunto un maggior reddito per definizione non può avere una semplice valenza procedurale.
Ciò è stato sancito dalla C.T. Prov. di Lucca (sentenza dello scorso 18 luglio n. 103 sezione 4), ove i giudici hanno sostenuto che torna applicabile l’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, ai sensi del quale le norme tributarie non hanno effetto retroattivo.
Peraltro, nello stesso senso è strutturato l’art. 11 delle Preleggi, ove è chiarito che le leggi in generale non hanno effetto retroattivo.
Inoltre, la Cortedi Cassazione (sentenza n. 25722 del 2009) ha affermato che in materia fiscale, di norma, vige il principio di irretroattività, a meno che non sia la legge stessa a disporre diversamente.
Nonostante il punto non sia stato trattato nella sentenza, a nostro avviso lo stesso principio deve essere applicato per il raddoppio dei termini.
Di conseguenza, il termine raddoppiato vale a decorrere dall’anno 2009, e non per gli anni passati, siccome ragionare diversamente significherebbe applicare in maniera retroattiva il dato normativo.
Del resto, quando il Legislatore ha inteso applicare anche per il passato un raddoppio/proroga di termini, lo ha fatto espressamente: ad esempio, il DL 223/2006 aveva statuito che il raddoppio dei termini per violazioni penali opera per tutte le annualità ancora “aperte” alla data di entrata in vigore del decreto, quindi non dal 2006, ma dal 2001 (2000 per le omesse dichiarazioni).