Imponibilità IVA per le scuole guida dal 2020

| 17/10/2019

A seguito della Corte di Giustizia UE causa C-449/17, la quale ha sancito l’imponibilità IVA delle prestazioni formative e didattiche per conseguire la patente di guida, il legislatore nazionale, con il decreto fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, intende:
– limitare la fattispecie di esenzione IVA alle sole “prestazioni di insegnamento didattico o universitario”, in piena aderenza rispetto alla direttiva 2006/112/Ce;
– riconoscere l’applicabilità del regime di imponibilità solamente a decorrere dal 1° gennaio 2020.
L’intervento normativo interessa, in maniera particolare, gli esercenti attività di “scuola guida”, con riferimento alle prestazioni didattiche finalizzate al rilascio della patente. Per le anzidette prestazioni, l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 79/2019), successivamente al pronunciamento della Corte di Giustizia, ha indicato come soluzione l’emissione di una nota di variazione in aumento al fine di assolvere l’IVA per le operazioni già effettuate in esenzione dai soggetti passivi (coerentemente con i documenti di prassi emanati sino a tale momento dalla stessa Amministrazione) e registrate in annualità ancora accertabili.
Con l’intervento legislativo prospettato, verrebbe esteso il principio del legittimo affidamento, sancito dallo Statuto del contribuente solamente per sanzioni ed interessi (art. 10 comma 2 della L. 212/2000), anche agli aspetti sostanziali (la debenza del tributo).
A tale esito, pur in assenza di una formulazione normativa come quella in esame, si perviene analizzando la giurisprudenza comunitaria (Corte Ue, cause riunite C-181/04, 182/04 e 183/04), la quale ha ritenuto illegittima la richiesta “a posteriori” dell’IVA da parte di uno Stato membro, rispetto a un’operazione ritenuta esente/non imponibile dai soggetti passivi, essendo tale comportamento stato indotto dalla precedente erronea qualificazione di non imponibilità attribuita dalla stessa Amministrazione finanziaria.
Per effetto dei principi appena esposti, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, contenute nella risoluzione n. 79/2019, dovrebbero essere disattese, in relazione alle prestazioni per le quali i soggetti passivi già hanno adottato il regime di esenzione IVA, conformemente alla norma vigente e alla prassi amministrativa emanata sino a tale momento.
La modifica del legislatore riguarderebbe l’art. 10 comma 1 n. 20) del DPR 633/72, il quale attualmente stabilisce il regime di esenzione IVA, tra le altre, per le prestazioni “didattiche di ogni genere”, cui si accompagnano le prestazioni “per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale”, alla condizione che dette prestazioni siano “rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni o da ONLUS”.
Confermando l’esenzione per le prestazioni di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale e il requisito del riconoscimento da parte di un ente pubblico (requisito, quest’ultimo, previsto dalla direttiva 2006/112/CE), il regime esentativo sarà limitato alle sole “prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario”.
D’altro canto, è principio noto, affermato da ulteriori sentenze della Corte Ue oltre a quella già citata, che le esenzioni in ordine all’IVA devono essere interpretate restrittivamente.
E’ evidente che la ridefinizione, dal 1° gennaio 2020, dell’ambito applicativo dell’esenzione IVA dalla generalità delle prestazioni didattiche alle più specifiche prestazioni di insegnamento scolastico o universitario esplicherà effetti anche su altri settori.
Si pensi alle prestazioni, aventi natura didattica, rese in ambito diverso dall’insegnamento scolastico o universitario, come nel caso dell’insegnamento di discipline artistiche o sportive, sempreché accreditate a livello ministeriale.
Gli effetti della nuova normativa potrebbero, quindi, richiedere un pronto adeguamento, dal 1° gennaio 2020, da parte di ulteriori soggetti passivi, oltre ai già citati esercenti attività di “scuola guida” (per le prestazioni volte al conseguimento della patente), già oggetto delle attenzioni della ris. Agenzia delle Entrate n. 79/2019.
Va, da ultimo, segnalata un’ulteriore modifica che riguarderebbe le modalità di certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni didattiche rese dalle autoscuole per il conseguimento della patente. Attualmente le prestazioni sono escluse dalla certificazione dei corrispettivi ex art. 2 comma 1 lett. q) del DPR 696/96. A decorrere dal 1° gennaio 2020 verrebbe abolito il predetto esonero, vincolando le autoscuole alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, fatto salvo il beneficio di documentare i corrispettivi, in via transitoria, sino alla data del 30 giugno 2020, avvalendosi della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.