Imposta di registro sul valore dell'avviamento aziendale
Dott. Alessio Pistone | 09/11/2015
Con le recentissime sentenze nn. 8187/1/15 e 8278/41/15, la C.T. Prov. di Milano ha posto un limite alla rettifica del valore di avviamento rilevante ai fini dell’assoggettamento ad imposta di registro degli atti di cessione d’azienda.
L’art. 51, comma 4 del DPR 131/1986 stabilisce che per gli atti che hanno ad oggetto aziende o diritti reali su di esse, il valore dichiarato è controllato dall’ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento, al netto delle passività. Ai sensi del successivo art. 52, l’Ufficio procede alla rettifica se ritiene che i beni aziendali (o per quel che qui rileva, l’avviamento) hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito. A tal fine, l’atto di rettifica deve contenere l’indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, l’indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, e la motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.
In base alla giurisprudenza di legittimità richiamata nelle sentenze citate, è vero che l’avviamento, costituendo qualità dell’azienda, si atteggia quale bene di essa, ricompreso nel trasferimento, e, quindi, da assoggettare ad imposta di registro, ma è altrettanto vero che, in presenza di metodi tecnici diversi per valutarlo, il relativo valore costituisce l’oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito ed immune da sindacato di legittimità, se adeguatamente motivato (Cass. n. 2204/2006).
D’altra parte, è stato altresì stabilito che l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando riservati a quest’ultima fase l’onere dell’ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (Cass. n. 24279/2009).
In sostanza, se non esiste un unico criterio per la determinazione del valore venale dell’azienda (e quindi del suo avviamento) da sottoporre a tassazione ai fini del Registro, d’altro canto, quale che utilizzi, l’Ufficio è tenuto a dare dimostrazione della sua idoneità ai fini impositivi. La prova della validità del metodo utilizzato dovrebbe tendere a fornire un’adeguata superiorità di quel metodo rispetto ad un altro, una superiorità di merito nell’applicazione di una percentuale o di un calcolo come maggiormente idoneo a cogliere il valore dell’azienda o del suo avviamento rispetto ad un altra percentuale o ad un calcolo.