Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni

| 04/06/2014

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato oggi la circolare n. 13, riguardante la rivalutazione dei beni d’impresa così come delineata dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014). Come era lecito attendersi, la linea interpretativa della circolare non si discosta da quella che aveva caratterizzato le precedenti leggi speciali di rivalutazione, tant’é che in più punti vengono espressamente richiamate le principali circolari e risoluzioni diramate dall’Agenzia stessa a commento delle vecchie rivalutazioni.
Il chiarimento più atteso era certamente quello riguardante la necessità o meno dell’assolvimento dell’imposizione sostitutiva del 12% o del 16%; anche in questo caso, l’Agenzia conferma che la rivalutazione effettuata nel bilancio 2013 ha necessariamente carattere oneroso e che, pertanto, non è ammessa la rivalutazione esclusivamente civilistica; qualora l’imposta sostitutiva non sia versata nelle tempistiche previste dalla legge, l’Agenzia procederà quindi all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, fatta salva la possibilità di ravvedimento, se naturalmente esercitata nei termini.
La circolare 13/2014 ricorda che, per effetto delle modifiche apportate alla disciplina in commento da parte del DL 66/2014, allo stato attuale l’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute in base a UNICO 2014, e quindi entro il 16 giugno 2014, ovvero entro il 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40% (il tutto, naturalmente, se non interverranno modifiche ulteriori sia per quanto riguarda i termini specifici di versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione, sia per quanto riguarda i termini ordinari di versamento delle imposte per il 2013, modifiche entrambe attualmente in cantiere).
Per quanto riguarda la rivalutazione dei fabbricati strumentali, per i quali una parte del valore è attribuibile all’area sottostante, viene confermata l’impostazione già adottata per la rivalutazione ex DL 185/2008, per cui l’impresa può legittimamente rivalutare la sola componente “fabbricato”, la sola componente “area” o entrambe; in quest’ultimo caso, devono essere attribuiti valori distinti alle due componenti (attraverso apposite perizie o valutazioni interne degli amministratori), indipendentemente dalla circostanza per cui il fabbricato e l’area siano contabilizzati in bilancio unitariamente o in modo separato. Così come nel 2008, la circolare precisa che la componente “area” si considera appartenente alla categoria degli immobili non ammortizzabili; trattasi di una precisazione non pienamente pertinente, in quanto nell’attuale contesto i terreni non sono più catalogabili in un’unica categoria omogenea, ma devono al contrario essere distinti tra aree non fabbricabili e aree fabbricabili e, all’interno di quest’ultima specie, suddivisi in categorie a seconda della destinazione urbanistica.
La circolare qualifica, come già la precedente circ. 22/2009, il terreno sottostante il fabbricato strumentale quale area “edificata”, genus diverso dall’area “edificabile”; ne dovrebbe conseguire – anche se l’Agenzia non lo afferma espressamente – che se l’impresa rivaluta un fabbricato strumentale anche per la componente “area”, essa non è obbligata a rivalutare le eventuali altre aree fabbricabili possedute, in quanto il terreno sottostante all’immobile industriale è appunto un’area “edificata” e non un’area “edificabile”.
Con riferimento agli effetti fiscali dell’operazione, un passo importante della circolare 13/2014 riguarda l’incremento del patrimonio netto che, come afferma l’Agenzia, assume rilevanza già nel bilancio 2013 e non a decorrere dal 2016 come avviene invece per i maggiori valori dei beni.
I riflessi immediati che vengono esplicitati riguardano la riportabilità delle perdite di fusione (per la quale uno dei parametri è appunto costituito dal patrimonio netto contabile delle società che le hanno prodotte), ma probabilmente l’importanza maggiore di questa precisazione riguarda l’ACE delle società di persone e degli imprenditori individuali in contabilità ordinaria: affermare, infatti, che l’incremento di patrimonio netto vale già dal 2013 consente a tali soggetti di assumere quale base ACE tutto il patrimonio netto contabile comprensivo della rivalutazione già in UNICO 2014 (e non, quindi, dal 2016), circostanza che non era affatto scontata vista la formulazione delle norme. Va ricordato invece che, per le società di capitali, non è possibile computare la rivalutazione nella base ACE, in quanto le riserve di rivalutazione rappresentano “riserve indisponibili” ai sensi del DM 14 marzo 2012, non agevolabili per i soggetti IRES.
Per quanto riguarda, infine, l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, viene confermata la consolidata linea interpretativa secondo cui la base imponibile dell’imposta sostitutiva del 10% è rappresentata dal saldo lordo e, quindi, fatta 100 la rivalutazione di un bene ammortizzabile, l’imposta è commisurata al 10% di 100, e non al 10% del saldo netto di 84.