Imposta sulle esposizioni pubblicitarie nei centri sportivi

| 07/07/2026

Lo scorso 8 febbraio la Corte di Cassazione si é espressa nuovamente confermando e ribadito un principio destinato ad incidere sulla gestione degli impianti sportivi dilettantistici e più in generale sulla corretta applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità. La pronuncia in oggetto contenuta nell’ordinanza n. 2768 distingue in modo netto la propaganda istituzionale svolta dalle associazioni e società sportive dilettantistiche dalla pubblicità effettuata nell’interesse di soggetti terzi, confermando che il semplice inserimento di un marchio aziendale all’interno di un impianto sportivo può integrare il presupposto impositivo quando il messaggio risulta idoneo a raggiungere un pubblico indeterminato. La vicenda trae origine dall’accertamento notificato dal concessionario della riscossione di un Comune nei confronti di un’azienda produttrice di articoli sportivi. L’atto riguardava quattro striscioni frangivento installati in modo permanente lungo alcuni campi da tennis, riportanti il marchio dell’impresa. L’imposta comunale sulla pubblicità richiesta ammontava ad oltre 17mila euro successivamente aumentata comprensiva di sanzioni ed interessi fino a superare un valore oltre doppio ovvero 36mila euro. La società sosteneva che gli striscioni avessero esclusivamente una funzione tecnica di protezione dal vento e che il marchio fosse presente soltanto per identificare il produttore del materiale ed inoltre evidenziava come il centro sportivo non fosse un luogo liberamente aperto al pubblico e che pertanto mancasse il presupposto stesso dell’imposta.

In primo grado il ricorso era stato accolto, ma la decisione veniva completamente ribaltata in appello. Purtroppo la Corte di Cassazione ha confermato integralmente la sentenza della Commissione Tributaria Regionale ritenendo corretto l’assoggettamento all’imposta. Secondo i giudici di legittimità, il punto centrale non é rappresentato dalla funzione dichiarata del manufatto, bensì dalla concreta capacità del messaggio di svolgere una funzione promozionale. Un marchio, una denominazione sociale o qualsiasi altro segno distintivo non svolgono più una semplice funzione identificativa quando, per la posizione in cui sono collocati, per le loro dimensioni o per le modalità di esposizione, risultano oggettivamente idonei a far conoscere prodotti, servizi o attività ad una platea indeterminata di potenziali utenti.

La conseguenza di questa interpretazione é l’assunzione di rilevanza pubblicitaria anche solo uno striscione nato con finalità tecniche se il marchio esposto diventa uno strumento di promozione commerciale e non assume rilievo la volontà soggettiva dell’impresa quindi ma esclusivamente l’effetto oggettivo che il messaggio produce nei confronti del pubblico. La Corte ha inoltre affrontato il tema dell’esenzione prevista dall’articolo 90 comma 11-bis della legge n. 289 del 2002 che rappresenta una disposizione destinata direttamente alle associazioni e società sportive dilettantistiche che operano in impianti con capienza inferiore a 3.000 posti. L’ordinanza conferma un orientamento ormai consolidato ovvero che il beneficio fiscale riguarda esclusivamente la propaganda riferita direttamente all’attività della stessa ASD o SSD, come il nome dell’associazione o il logo sociale nonché le iniziative istituzionali o le attività finalizzate ad incrementare il numero degli associati ed a promuovere la pratica sportiva dilettantistica. Diversamente, quando gli spazi dell’impianto vengono concessi ad aziende sponsor o ad altri operatori economici affinché promuovano i propri marchi o prodotti, il messaggio pubblicitario non é più riconducibile all’ente sportivo ma ad un soggetto terzo, quindi in tale situazione viene meno la finalità istituzionale dell’esenzione e prevale la natura commerciale dell’attività, con conseguente applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità.

Per i gestori degli impianti sportivi la sentenza rappresenta un importante richiamo alla corretta distinzione tra comunicazione istituzionale e pubblicità commerciale. I cartelli che riportano esclusivamente il nome dell’associazione, il proprio logo o le iniziative sportive organizzate dall’ente continuano a beneficiare dell’agevolazione prevista dalla legge, purché siano rispettati tutti i requisiti normativi. Al contrario, gli spazi destinati agli sponsor o alle imprese esterne devono essere valutati come attività commerciale, anche quando si trovano all’interno di impianti di ridotte dimensioni.

Resta comunque fermo che ogni situazione deve essere analizzata nella sua concreta configurazione, quindi qualora il marchio sia collocato in un luogo realmente non aperto né esposto al pubblico e risulti privo della capacità di raggiungere una pluralità indeterminata di destinatari, potrebbe mancare il presupposto oggettivo dell’imposta. Si tratta, tuttavia, di una verifica strettamente legata alle caratteristiche del singolo caso.

La pronuncia conferma l’indirizzo rigoroso della giurisprudenza di legittimità e contribuisce a delineare un quadro interpretativo più ostico al reperimento di risorse per le associazioni sportive che invece necessiterebbero di una serie di interventi agevolativi espliciti che sicuramente porterebbero il costo di frequentazione ad abbassarsi per le famiglie e gli sportivi più assidui.