Impugnativa delibera assembleare approvazione bilancio

| 13/03/2017

Con la sentenza n. 1949/2016 pubblicata il 01/02/2016 registrata al n. 38291/2014 repertorio n. 1911/2016 del 01/02/2016, il Tribunale di Roma ripercorre la disciplina in materia di invalidità e impugnazione del bilancio. Si ribadisce, innanzitutto, l’autonoma rilevanza del principio di chiarezza (rispetto a quelli di verità e correttezza), dalla cui violazione consegue la nullità della delibera di approvazione del bilancio, anche se, in ipotesi, i valori indicati dovessero risultare esatti (cfr. Cass. n. 8204/2004 e Cass. SS.UU. n. 27/2000). Ne consegue che l’interesse del socio a impugnare tale delibera non è necessariamente da ravvisare in un potenziale pregiudizio economico (si pensi, ad esempio, all’aspettativa alla percezione di un dividendo in conseguenza di una più corretta formulazione del bilancio), potendo correlarsi anche al fatto che la poca chiarezza del bilancio non gli permetta di avere tutte le informazioni che il bilancio dovrebbe offrire.
Il legislatore infatti introdusse (nell’art. 2423-bis c.c.) una serie di principi per la redazione del bilancio (principi contabili elaborati dall’economia aziendale) finalizzati a consentire, quanto più possibile, l’attuazione pratica delle tre fondamentali clausole generali: verità, correttezza e, appunto, chiarezza. Vale la pena ricordare che  come tutte le disposizioni codicistiche sul bilancio abbiano natura imperativa. Non solo quelle che prescrivono la chiarezza nella redazione del bilancio e impongono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società (ex art. 2423 comma 2 c.c.), ma anche quelle che impongono, in casi eccezionali, di derogare la normativa codicistica (ex art. 2423 comma 4 c.c.); previsione che, privilegiando la verità “reale” su quella “legale”, fornisce al sistema una valvola di sfogo, espressione di elasticità e non di cristallizzazione. Diversa è, invece, la previsione dell’art. 2423-bis comma 2 c.c., che, pur prevedendo, in casi eccezionali, la deroga al principio di costanza dei criteri di valutazione, ne facoltizza la deroga.
La delibera di approvazione del bilancio, comunque, può presentare vizi sostanziali oppure formali e/o procedurali. Quanto ai primi, la deliberazione con la quale sia stato approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai sopra menzionati precetti normativi – o alle norme dettate dalle altre disposizioni costituenti espressione dei medesimi precetti – è da ritenersi nulla per illiceità dell’oggetto.
In particolare, un bilancio predisposto in violazione dell’art. 2423 comma 2 c.c. è, di per sé, illecito e costituisce quindi l’oggetto, illecito, della deliberazione assembleare che lo abbia approvato. Relativamente ai secondi, si evidenzia come essi potrebbero attenere alla regolarità del procedimento di convocazione ovvero di consultazione dei soci ovvero allo svolgimento dell’adunanza o alle manifestazioni del voto ovvero, ancora, alla tempestività del deposito del bilancio presso la sede sociale prima dell’assemblea. Vizi che, se accertati, portano all’annullamento della deliberazione, a seguito di impugnazione da parte (fra gli altri) dei soci assenti, dissenzienti o astenuti (ex art. 2377 comma 2 c.c.). Eccezionalmente, peraltro, pur trattandosi di vizio procedurale, la legge prevede ugualmente la sanzione della nullità nell’ipotesi – disciplinata dall’art. 2379 comma 1 c.c. – della “mancata convocazione”.
Con specifico riferimento all’impugnazione delle deliberazioni di approvazione dei bilanci, poi, al fine di dare stabilità alla gestione delle società di capitali, sono previsti peculiari limiti temporali alla proposizione dell’azione (ex art. 2434-bis comma 1 c.c., infatti, “le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo”); e, altrettanto eccezionalmente, anche per evitare azioni di disturbo da parte di esigue minoranze, è disposto che “la legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale” (art. 2434-bis comma 2 c.c.). Il limite percentuale in questione può essere raggiunto anche congiuntamente. Vale a dire che, oltre al caso di impugnazione da parte di un unico socio titolare di almeno il 5% del capitale sociale, assume rilievo tanto l’ipotesi di un’unica impugnazione da parte di più soci che complessivamente raggiungano il predetto limite, quanto quella di plurime e distinte impugnazioni separatamente proposte da più soci, ma da trattare unitariamente (soluzione avvalorata dall’art. 2378 comma 5 c.c.); e lo stesso risultato si può ottenere nel caso di soci che, proponendo intervento adesivo autonomo o litisconsortile, consentano il raggiungimento della richiamata percentuale minima di legge. In ogni caso, si tratta di un requisito di legittimazione la cui sussistenza va accertata non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia (cfr. Trib. Milano 22 gennaio 2015).